Cassazione Penale, Ordinanza n. 02155/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che li aveva condannati per una truffa consumata ai danni della persona offesa, relativa alla riparazione di un camper. Nel primo motivo hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata declaratoria di estinzione del reato ex art. 162-ter c.p., sostenendo che vi fosse stata una condotta riparatoria idonea. Nel secondo motivo hanno censurato il diniego delle attenuanti generiche, lamentando che non fossero state adeguatamente considerate circostanze favorevoli alla loro persona.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sull'art. 162-ter c.p. perché la Corte territoriale aveva motivato che la riparazione non era provata e che la persona offesa aveva sostenuto spese di ripristino superiori all'acconto versato dagli imputati. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo sulle attenuanti generiche, richiamando il principio per cui il loro riconoscimento non deriva automaticamente dall'assenza di elementi negativi, ma richiede la presenza di elementi positivi valorizzabili; in difetto, il diniego è legittimo. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 162-ter c.p.
La causa estintiva per condotte riparatorie presuppone che la riparazione sia effettivamente provata; in mancanza di prova della condotta riparatoria, non può essere dichiarata l'estinzione del reato.
art. 62 bis c.p.
Le attenuanti generiche costituiscono oggetto di un giudizio di fatto e non spettano automaticamente; il loro riconoscimento richiede elementi positivi di segno favorevole, la cui assenza legittima il diniego.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La declaratoria di estinzione del reato per condotte riparatorie richiede la dimostrazione concreta e non meramente allegata dell'intervenuto risarcimento o della riparazione del danno nei termini richiesti dalla norma.
- Quando la persona offesa abbia sostenuto spese di ripristino superiori a quanto versato dall'imputato, la condotta riparatoria non può considerarsi integrata solo sulla base di un pagamento parziale o insufficiente.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche non discende dall'assenza di precedenti o di elementi negativi, ma necessita di elementi positivi valutabili a favore dell'imputato; in difetto, il diniego è legittimo e sorretto da congrua motivazione.
- Il giudizio di legittimità non consente una rivalutazione del merito se la motivazione della sentenza impugnata è adeguata e logica sui punti decisivi dedotti.
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