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Sentenza

Sentenza n. 8495/2026 - Roma, Sezione 3T

Giudizio di ottemperanza per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 4606/2021 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata in data 13.05.2021

Giustizia amministrativa202600489

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III-terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 4606/2021 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata il 13 maggio 2021. Ha dedotto l'inadempimento del Ministero rispetto agli obblighi derivanti dal titolo giudiziale. L'Amministrazione si è costituita, ma non ha fornito chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione della sentenza. La domanda comprendeva anche, secondo quanto emerge dalla motivazione, la richiesta di penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Il Collegio ha qualificato il giudizio di ottemperanza a sentenze civili rese dal giudice del lavoro come avente natura meramente esecutiva: il giudice amministrativo deve limitarsi ad accertare l'eventuale comportamento omissivo o elusivo dell'Amministrazione, senza integrare il contenuto del titolo né svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Nel caso concreto, l'allegazione dell'inadempimento da parte della ricorrente, non seguita da chiarimenti dell'Amministrazione sull'adempimento, ha condotto all'accoglimento della pretesa sulla base dei principi in materia di onere della prova tra creditore e debitore. È stato nominato commissario ad acta il direttore generale del Ministero competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi in caso di persistente inadempimento dopo la scadenza del termine assegnato, con ulteriori 90 giorni per provvedere. Il TAR ha escluso, allo stato, i presupposti per la condanna al pagamento di penalità di mora, riservandone l'eventuale applicazione in caso di ulteriore inottemperanza, su richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario

    La disposizione consente di agire davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento, da parte della pubblica amministrazione, dell'obbligo di conformarsi al giudicato del giudice ordinario.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, resa in funzione di giudice del lavoro, ha natura meramente esecutiva: il giudice amministrativo deve accertare l'eventuale comportamento omissivo o elusivo dell'amministrazione, senza integrare il contenuto della sentenza e senza compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza civile nei confronti di una pubblica amministrazione, l'allegazione dell'inadempimento da parte del creditore, non adeguatamente contestata o chiarita dall'amministrazione debitrice, può fondare l'accertamento dell'inottemperanza secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
  • In caso di accertata inottemperanza, il giudice può ordinare all'amministrazione di conformarsi al titolo entro un termine e nominare preventivamente un commissario ad acta, incaricato di provvedere in caso di perdurante inerzia.
  • La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente nel giudizio di ottemperanza: in assenza dei relativi presupposti, può essere riservata a una successiva richiesta in caso di ulteriore e persistente inottemperanza dopo la scadenza del termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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