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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33096/2026 del 08/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato in relazione al reato associativo di cui all'art. 416-bis, commi indicati nel provvedimento, oltre agli ulteriori reati specificamente riportati nell'imputazione. La Corte di appello di Napoli aveva riformato la sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., recependo l'accordo raggiunto dalle parti, rideterminando la pena esattamente nei termini concordati e confermando nel resto la condanna. Con il ricorso per cassazione sono state dedotte violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 129 e 125 c.p.p., quanto alla dichiarazione di responsabilità e al trattamento sanzionatorio. La Corte ha rilevato che l'accordo ex art. 599-bis c.p.p. non costituiva una mera rinuncia ai motivi sulla responsabilità, ma prevedeva l'accordo delle parti sull'accoglimento, totale o parziale, dei motivi di appello e la contestuale rinuncia agli altri motivi. Ne consegueva l'inammissibilità dei motivi oggetto di rinuncia e la preclusione processuale di ogni questione successivamente proposta sui medesimi punti, inclusa la censura relativa all'omessa motivazione sui presupposti per una pronuncia ex art. 129 c.p.p. Poiché la pena era stata determinata esattamente secondo l'accordo, non erano inoltre consentite ulteriori censure sulla sua quantificazione, sul mancato riconoscimento di attenuanti o sulla mancata esclusione di aggravanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto operante la preclusione derivante dall'accordo concluso ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e dalla rinuncia ai motivi non compresi nell'accordo, escludendo la possibilità di contestare ulteriormente la responsabilità, l'omessa pronuncia ex art. 129 c.p.p. e il trattamento sanzionatorio concordato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non risultando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo comma

    La condanna confermata in appello riguardava il reato associativo previsto dalla norma, oltre agli ulteriori reati indicati nell'imputazione.

  • art. 599-bis c.p.p.

    L'accordo tra le parti consente di concordare in tutto o in parte l'accoglimento dei motivi di appello, con contestuale rinuncia agli altri motivi; i punti oggetto di rinuncia non possono essere successivamente censurati.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    La preclusione processuale derivante dalla rinuncia ai motivi determina l'inammissibilità del ricorso eventualmente proposto sui medesimi punti.

  • art. 129 c.p.p.

    A seguito della rinuncia ai motivi non è consentito sollevare la questione relativa all'omessa motivazione sui presupposti per una pronuncia immediata di proscioglimento.

  • art. 125 c.p.p.

    La disposizione è stata richiamata dal ricorrente in relazione alla dedotta violazione dell'obbligo di motivazione, censura ritenuta non esaminabile nei limiti preclusi dall'accordo.

Massime di principio

  • L'accordo previsto dall'art. 599-bis c.p.p. non equivale a una mera rinuncia ai motivi sulla responsabilità: esso comporta l'accettazione dell'accoglimento concordato dei motivi e la contestuale rinuncia agli altri motivi di appello.
  • La rinuncia ai motivi di appello determina una preclusione processuale che rende inammissibile il successivo ricorso per cassazione proposto sulle medesime questioni, ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
  • Quando la pena è stata rideterminata dalla Corte di appello esattamente secondo l'accordo delle parti ex art. 599-bis c.p.p., non sono consentite ulteriori censure sulla quantificazione della pena, sul mancato riconoscimento di attenuanti o sulla mancata esclusione di aggravanti.
  • La preclusione derivante dall'accordo e dalla rinuncia ai motivi impedisce anche di censurare l'omessa motivazione sui presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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