Cassazione Penale, Sentenza n. 4206/2022 del 07/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di dissequestro di cinque immobili situati nel comune di Trecase. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che i giudici non avessero valutato taluni elementi a sostegno della richiesta di dissequestro.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le questioni portate dalla ricorrente erano già state valutate negativamente in una precedente decisione e che non erano stati prodotti nuovi elementi fattuali che giustificassero una rivalutazione. Pertanto è stato applicato il principio del "giudicato cautelare" come preclusivo di un nuovo esame. Inoltre la Corte ha sottolineato che il ricorso in materia di sequestri in Cassazione è consentito per violazione di legge (art. 325 c.p.p.) e non per una rivalutazione di merito o per contestare la motivazione ex art. 606, lett. e), c.p.p. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 325 cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione in materia di sequestri è ammissibile solo per violazione di legge; non consente una nuova valutazione del merito o degli elementi fattuali già esaminati.
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
La deduzione di vizio di motivazione in termini di rivalutazione di merito non è idonea in sede di legittimità per le questioni attinenti al sequestro, se non si prospetta una specifica violazione di legge consentita dall'art. 325.
Massime di principio
- Se una precedente decisione cautelare ha già esaminato e respinto le stesse questioni, essa può avere effetto preclusivo ("giudicato cautelare") e impedire una nuova valutazione in assenza di nuovi elementi fattuali.
- In materia di sequestri, il ricorso in Cassazione è largamente limitato: è ammesso principalmente per vizi di diritto (violazione di legge) e non per rinnovare la prova o rivedere apprezzamenti di merito.
- Le doglianze sulla motivazione devono essere inquadrate come questioni di diritto chiaramente individuabili; una mera riproposizione di argomenti già valutati non è ammissibile.
- Per ottenere il riesame di una misura cautelare già decisa negativamente, è necessario produrre elementi nuovi e rilevanti che giustifichino la revisione delle condizioni che avevano motivato il sequestro.
- Ricorsi manifestamente infondati o tardivi in materia cautelare possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.
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