Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12516/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Messina sostenendo che, dopo la diffida, aveva effettuato pagamenti parziali per €4.025,00 lasciando un debito residuo di €9.830,00, inferiore alla soglia di rilevanza penale (€10.000). Perciò, a suo avviso, il fatto non poteva integrare il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/1983) e si sarebbe dovuta applicare la causa di non punibilità prevista dalla norma.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto il motivo. Ha ritenuto che la causa di non punibilità prevista dall'art. 2, comma 1-bis, ultimo periodo, della legge n. 638/1983 si realizzi solo mediante il pagamento integrale del debito rimasto insoluto dopo la consumazione del reato e non mediante pagamenti parziali che riducono l'ammontare sotto la soglia. Ha inoltre richiamato la riforma del 2016, che attribuisce al reato una struttura unitaria e ammette la configurazione per pluralità di omissioni nel periodo annuale. Ha escluso rilevanza alla novella del 2023 (art. 23 D.L. 48/2023) nella parte invocata dalla ricorrente. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di €3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1-bis, D.L. 12/09/1983 n. 463, conv. L. 11/11/1983 n. 638

    una causa di non punibilità per effetto di una condotta successiva in certa misura ripristinatoria del danno subito dall'ente pubblico, che la norma intende favorire

    La causa di non punibilità prevista dall'ultimo periodo riguarda il pagamento integrale del debito dopo la consumazione del reato; non è soddisfatta da pagamenti parziali che riducano l'ammontare sotto la soglia penale.

  • D.L. n. 8/2016

    La novella ha conferito al reato una struttura unitaria: la condotta omissiva può essere plurima nel periodo annuale e la consumazione può essere istantanea o protrarsi fino al termine dell'anno di riferimento; ciò rende dubbia l'affermazione che pagamenti parziali necessariamente impediscano sempre la rilevanza penale.

  • art. 23, D.L. 48/2023

    La modifica del 2023 ha riguardato solo l'ammontare della sanzione amministrativa per omessi versamenti di importo inferiore alla soglia penale e non incide sulla disciplina della causa di non punibilità o sulla soglia di rilevanza penale.

  • Sez. U., n. 1855 del 24/11/2011 (Sodde)

    "una causa di non punibilità per effetto di una condotta successiva in certa misura ripristinatoria del danno subito dall'ente pubblico, che la norma intende favorire"

    Giurisprudenza di legittimità che chiarisce la portata della causa di non punibilità: si richiede una condotta successiva ripristinatoria, concretizzatasi nel pagamento integrale del debito.

  • Sez. 3, n. 9196 del 9/1/2014 (Puleri) e Sez. 3, n. 35589 del 11/05/2016

    Giurisprudenza che conferma la possibilità di configurare il reato mediante una pluralità di omissioni nel periodo annuale e che la consumazione può essere istantanea o protratta sull'anno.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità prevista dall'art. 2, comma 1-bis, si realizza mediante il pagamento integrale del debito residuo dopo la consumazione del reato e non con pagamenti parziali effettuati successivamente che limitino l'importo sotto la soglia penale.
  • Se i pagamenti parziali sono intervenuti prima che il reato si sia definitivamente consumato (ossia all'interno del periodo in cui l'omissione accumula la fattispecie), potrebbero impedire la configurazione del reato; se invece sono successivi alla diffida e non integrano il pagamento totale, non attivano la causa di non punibilità.
  • La riforma del 2016 ha reso la fattispecie punibile con struttura unitaria e ammette omissioni plurime nel periodo annuale: è quindi necessario valutare la dinamica temporale delle omissioni e dei pagamenti per determinare la consumazione e la soglia di punibilità.
  • Le modifiche normative successive (es. art. 23 D.L. 48/2023) possono riguardare le sanzioni amministrative ma non sempre incidono sulla configurazione penale o sui presupposti delle cause di non punibilità; occorre leggere attentamente il testo della novella per verificarne l'effetto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.