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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25060/2021 del 16/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo proposta da una società concessionaria della riscossione contro il fallimento di una società, dopo il rigetto dell'ammissione al passivo di un credito erariale privilegiato di euro 3.547.108,16. Il Tribunale aveva ritenuto non necessaria la previa notifica del ruolo esattoriale ai fini dell'ammissione, ma aveva comunque negato l'insinuazione perché gli estratti di ruolo depositati non erano, secondo il giudice di merito, muniti di valida asseverazione/conformità, ritenuta mancante, e perché le sole relate di notifica delle cartelle non dimostravano l'entità del credito cristallizzato in ciascuna cartella. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente ha denunciato, con il primo motivo, la violazione dell'art. 5, comma 5, del d.l. n. 669/1996, sostenendo che tale norma attribuisce al concessionario solo il potere di asseverare la provenienza dell'atto dall'ente impositore e non richiede una sottoscrizione dell'asseverazione. Gli altri due motivi sono rimasti assorbiti.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, ma per ragioni giuridiche diverse da quelle prospettate dalla ricorrente: ha affermato che l'art. 5, comma 5, del d.l. n. 669/1996 non è applicabile agli estratti di ruolo, perché questi sono formati dallo stesso concessionario sulla base del documento informatico trasmessogli dall'ente creditore. La norma corretta è l'art. 23 del d.lgs. n. 82/2005, secondo cui copie ed estratti su supporto analogico di documento informatico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la conformità non è espressamente disconosciuta. Poiché nel caso concreto la conformità non risultava contestata dal curatore, il Tribunale non poteva disconoscere l'efficacia probatoria degli estratti di ruolo prodotti. Ne è seguita la cassazione del decreto impugnato e il rinvio al Tribunale di Bari, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 5, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    "sono validi agli effetti della procedura di riscossione dei tributi i certificati, le visure e qualsiasi atto e documento amministrativo rilasciati, tramite sistemi informatici o telematici, al concessionario del servizio della riscossione dei tributi qualora contengano apposita asseverazione del predetto concessionario della loro provenienza"

    La disposizione non si applica agli estratti di ruolo formati dal concessionario sulla base del documento informatico trasmesso dall'ente creditore; il Tribunale aveva quindi erroneamente fondato su di essa il requisito di asseverazione dell'estratto di ruolo.

  • art. 23, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

    Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta; nel caso concreto, mancando il disconoscimento, il giudice non poteva escluderne il valore probatorio.

  • art. 16, comma 1, d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235

    Ha sostituito il testo dell'art. 23 del Codice dell'amministrazione digitale applicabile dal 25 gennaio 2011.

Massime di principio

  • Gli estratti di ruolo formati dal concessionario della riscossione sulla base di un documento informatico dell'ente creditore non rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 5, comma 5, d.l. n. 669/1996, norma riferita ad atti e documenti amministrativi rilasciati al concessionario tramite sistemi informatici o telematici.
  • Le copie e gli estratti su supporto analogico di un documento informatico, se conformi alle regole tecniche e non espressamente disconosciuti dalla controparte, hanno piena efficacia probatoria dell'originale e non possono essere disconosciuti dal giudice d'ufficio.
  • Nel giudizio di ammissione al passivo, ove la parte produca estratti di ruolo aventi efficacia probatoria e la controparte non ne contesti la conformità, il giudice non può negarne il valore probatorio imponendo requisiti formali ulteriori non previsti dalla disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoAccertamentoProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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