Cassazione Civile, Ordinanza n. 01588/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una compagnia assicurativa aveva emesso un assegno non trasferibile di importo pari a euro 3.718,49 in favore di un beneficiario determinato. L'assegno era stato spedito per posta ordinaria ed era poi stato sottratto e incassato da un soggetto diverso dall'effettivo beneficiario, mediante spendita del nome di quest'ultimo ed esibizione di documenti falsificati; la somma era stata inizialmente versata su un libretto di risparmio nominativo. In primo grado la domanda risarcitoria contro la banca era stata respinta; in appello la banca era stata ritenuta responsabile ex modello contrattuale, ma con concorso di colpa al 50% della compagnia assicurativa per avere inviato il titolo con posta ordinaria e per non aver verificato la ricezione. Nel ricorso per cassazione la compagnia ha dedotto: violazione dell'art. 1227, comma 1, c.c. per l'erroneo riconoscimento del concorso colposo del creditore; violazione degli artt. 40 e 41 c.p. sul nesso causale; violazione dell'art. 43 legge assegni sulle modalità di incasso del titolo non trasferibile, sostenendo che il versamento su libretto e non su conto corrente inciderebbe sulla responsabilità; omesso esame di un fatto decisivo relativo alla responsabilità esclusiva della banca nella fase di apertura del rapporto con il soggetto non legittimato; motivazione apparente e violazione dell'art. 111 Cost. per mancata considerazione della duplice incongrua identificazione del presentatore del titolo.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i motivi di ricorso. Ha affermato che la motivazione della sentenza di appello era presente e idonea a sorreggere la decisione; che il motivo sul vizio motivazionale non indicava un fatto storico decisivo omesso; che i primi motivi tendevano in parte a rivalutare il merito e comunque erano infondati. La Corte ha confermato il principio per cui, nel pagamento di assegno non trasferibile a persona diversa dall'avente diritto, è configurabile non solo la responsabilità della banca negoziatrice, ma anche un concorso di colpa del mittente che abbia spedito il titolo per posta ordinaria, poiché tale scelta espone volontariamente il titolo a un rischio superiore a quello della comune prudenza ed è antecedente necessario dell'evento dannoso. La valutazione concreta del concorso di colpa resta riservata al giudice di merito se logicamente motivata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1227, comma 1, c.c.
consente di valutare il concorso colposo del creditore/danneggiato nella produzione del danno, anche quando il comportamento del danneggiante resti causalmente efficiente.
artt. 40 e 41 c.p.
richiamati come criteri per l'accertamento del nesso di causalità materiale tra condotta e danno.
art. 43 legge assegni
disciplina le modalità di incasso dell'assegno non trasferibile; la violazione delle specifiche regole di identificazione del beneficiario fonda la responsabilità della banca negoziatrice.
art. 132 c.p.c.
invocato per denunciare una motivazione apparente, ma la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata esistente e sufficiente.
art. 115 c.p.c.
richiamato nel motivo sul vizio di motivazione e sulla valutazione delle prove, ma senza rilievo decisivo nel caso concreto.
art. 111 Cost.
invocato per censurare la motivazione della sentenza d'appello, ma la Corte ha escluso il vizio denunciato.
art. 360, n. 5, c.p.c.
il motivo di ricorso per omesso esame è stato ritenuto inammissibile perché non indicava un fatto storico decisivo specificamente dedotto e non esaminato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel pagamento di un assegno non trasferibile a soggetto non legittimato, la responsabilità della banca negoziatrice per omessa o inesatta identificazione del presentatore non esclude, di per sé, la concorrente responsabilità del mittente se questi ha tenuto una condotta colposa causalmente efficiente nella produzione dell'evento dannoso.
- La spedizione di un assegno non trasferibile tramite posta ordinaria può integrare concorso di colpa del mittente quando, per le modalità di trasmissione prescelte, il titolo venga esposto a un rischio superiore a quello consentito dalla comune prudenza; tale condotta può essere qualificata come antecedente necessario dell'evento dannoso.
- La valutazione dell'esistenza e della misura del concorso colposo del danneggiato è questione di fatto riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione логicamente adeguata.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo se il ricorrente indichi un fatto storico decisivo, specificamente dedotto e discusso, che sia stato effettivamente trascurato dal giudice di merito; non basta una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio.
- La motivazione è apparente solo quando manca del tutto la spiegazione del percorso logico-giuridico della decisione; se la ratio decidendi è ricostruibile nei suoi passaggi essenziali, il motivo di ricorso è infondato.
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