Cassazione Civile, Ordinanza n. 30826/2024 del 02/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di verifica generale sugli anni 2009 e 2010, con recupero a tassazione per il 2009 di IRES, IRAP e IVA e irrogazione di sanzioni, per l’indebita deduzione di costi e detrazione IVA relativi a operazioni ritenute inesistenti, in particolare lavori edili fatturati da un’impresa considerata cartiera e priva di concreta operatività. In un precedente giudizio la Cassazione aveva cassato la decisione d’appello limitatamente al tema della deducibilità dei costi delle operazioni soggettivamente inesistenti, rinviando alla CTR per verificare, sulla base dell’istruttoria svolta, se le spese fossero finalizzate alla consumazione di reati dolosi e se ricorressero i presupposti penali richiesti dalla norma richiamata. In sede di rinvio la CTR ha invece accolto integralmente l’appello della società, annullando l’atto impositivo, richiamando elementi come la presenza del titolare al cantiere, l’incasso degli assegni, l’esistenza della sede sociale, dei contratti e della visura camerale. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dei limiti del giudizio di rinvio, per avere la CTR deciso anche sulla detraibilità IVA e annullato integralmente l’avviso, oltre l’oggetto del rinvio; 2) motivazione apparente, per avere la CTR sostanzialmente trascritto un principio di diritto senza spiegare le ragioni di fatto e di diritto della decisione e senza indicare gli elementi probatori posti a fondamento dell’accoglimento; 3) violazione delle norme in materia di IVA e imposte sui redditi, per non avere la CTR correttamente applicato il principio di diritto fissato dalla precedente ordinanza di rinvio e per avere valorizzato elementi ritenuti inidonei a soddisfare l’accertamento richiesto.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto fondati i motivi, osservando che il giudice di rinvio aveva oltrepassato i limiti dell’accertamento demandato dalla precedente ordinanza, sostituendo alla verifica imposta sulla finalizzazione delle spese alla consumazione di reati dolosi un diverso accertamento sull’esistenza soggettiva delle operazioni. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché svolga il solo accertamento richiesto dalla precedente ordinanza di legittimità e regoli anche le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 384 c.p.c.
Il giudice del rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e alle premesse logico-giuridiche della decisione, senza estendere l’indagine a questioni estranee al perimetro del rinvio o già coperte da giudicato implicito interno.
art. 63, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Nel giudizio tributario di rinvio il giudice deve uniformarsi ai limiti derivanti dalla cassazione con rinvio e non può riesaminare questioni non devolute dal giudice di legittimità.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per la violazione delle norme sul giudizio di rinvio e sulla motivazione della sentenza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione delle norme sostanziali in tema di IVA e deducibilità dei costi.
art. 111, sesto comma, Cost.
La sentenza deve essere motivata in modo non apparente, con esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel quadro delle norme sul processo tributario e sul contenuto della decisione.
art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel quadro delle norme sul processo tributario e sul contenuto della decisione.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza tributaria.
art. 132 c.p.c.
Richiamato in relazione al requisito della motivazione della sentenza.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato in relazione all’obbligo di motivazione della decisione.
artt. 19 e 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamati dalla ricorrente come norme in materia di detrazione IVA e relative condizioni.
art. 109, comma 5, TUIR
Richiamato dalla ricorrente come base normativa della deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato non solo al principio di diritto espresso dalla Cassazione, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione e ai punti coperti da giudicato implicito; non può riesaminare questioni estranee al perimetro del rinvio.
- Quando la Cassazione dispone un rinvio per un accertamento specifico, la decisione del giudice di rinvio è illegittima se fonda l’esito su una diversa questione, anche se connessa, anziché svolgere l’istruttoria espressamente demandata.
- Una sentenza che si limiti a richiamare principi giurisprudenziali senza confrontarsi con il thema decidendum del rinvio e senza esplicitare le ragioni di fatto e di diritto della conclusione rischia di essere censurabile per violazione dell’obbligo di motivazione.
- Nel contenzioso su operazioni soggettivamente inesistenti, la verifica sulla deducibilità dei costi può dipendere da accertamenti ulteriori e specifici richiesti dalla norma applicabile; il giudice non può sostituire tale verifica con un generico apprezzamento sull’esistenza formale dell’impresa o dei pagamenti.
- L’annullamento dell’atto impositivo non può estendersi oltre i capi effettivamente rimessi in discussione dal rinvio, se il giudice di merito non ha compiuto l’accertamento richiesto dalla Corte di cassazione.
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