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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26895/2023 del 20/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'irrogazione, da parte del Ministero, di una sanzione amministrativa pecuniaria e della chiusura per otto mesi di un impianto di trasformazione delle uve da vino, a seguito dell'accertata introduzione indebitamente nello stabilimento di uva da tavola in quantità rilevante. La società ha proposto opposizione ex art. 22 L. n. 689/1981 deducendo la nullità dell'ordinanza-ingiunzione; il Tribunale ha rigettato l'opposizione e la Corte d'appello ha a sua volta rigettato sia la censura di nullità, ritenuta proposta per la prima volta in appello senza specifica indicazione delle ragioni del vizio, sia la tesi secondo cui la condotta non integrasse reiterazione dell'illecito e dovesse quindi comportare riduzione della sanzione ed esclusione della chiusura dell'impianto. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla nullità del provvedimento sanzionatorio; con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione/ motivazione apparente per non avere la Corte territoriale ricondotto la condotta all'art. 8-bis, comma 4, L. n. 689/1981, sostenendo che si trattasse di programmazione unitaria e non di abitualità dell'illecito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, osservando che il ricorso non chiariva se, dove e come la questione di nullità dell'ordinanza-ingiunzione fosse stata effettivamente riproposta in appello. Ha poi rigettato il secondo motivo ritenendo corretta l'applicazione del criterio del cumulo materiale: l'unificazione sanzionatoria dell'art. 8 L. n. 689/1981 opera solo quando la pluralità delle violazioni discenda da un'unica condotta, mentre nel caso esaminato erano state accertate due condotte distinte, seppure collegate da una medesima intenzione. La previsione dell'art. 8-bis, comma 4, L. n. 689/1981 è stata richiamata solo come regola che esclude l'effetto aggravante della reiterazione per violazioni ravvicinate e programmate unitariamente, non come criterio di unificazione della sanzione. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimato, con dichiarazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 22, L. 24 novembre 1981, n. 689

    indicato come base del giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione sanzionatoria

  • art. 8, L. 24 novembre 1981, n. 689

    l'unificazione ai fini sanzionatori opera solo quando la pluralità delle violazioni discenda da un'unica condotta; in presenza di condotte distinte si applica il cumulo materiale

  • art. 8-bis, comma 4, L. 24 novembre 1981, n. 689

    la norma esclude l'effetto aggravante della reiterazione per violazioni commesse in tempi ravvicinati e riconducibili a programmazione unitaria, ma non unifica la sanzione

  • art. 112 c.p.c.

    invocato come parametro del vizio di omessa pronuncia

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale parametro del vizio motivazionale denunciato

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato come motivo di ricorso per nullità della sentenza o del procedimento

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che deduca l'omessa pronuncia su una questione già proposta nei gradi di merito è necessario rispettare l'onere di autosufficienza, indicando specificamente dove e come la questione sia stata riproposta nel giudizio di appello.
  • L'art. 8 L. n. 689/1981 consente l'unificazione sanzionatoria soltanto quando più violazioni derivino da un'unica condotta; se l'amministrazione contesta condotte distinte, ancorché ispirate da un medesimo disegno, resta ferma la regola del cumulo materiale.
  • L'art. 8-bis, comma 4, L. n. 689/1981 non introduce un criterio generale di continuazione sanzionatoria, ma opera solo per escludere l'aggravamento derivante dalla reiterazione quando le violazioni successive siano commesse in tempi ravvicinati e in esecuzione di una programmazione unitaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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