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Sentenza

Sentenza n. 164/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'annullamento a) dell'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- con cui il Dirigente del Settore V Dipartimento – Edilizia Abusiva del Comune di Torre Annunziata ha ingiunto “alla sig.ra -OMISSIS- nata a Castellammare di Stabia (NA) il 13/10/1970 e residente in Scafati (SA) alla via -OMISSIS-, proprietaria delle opere abusivamente realizzate, di provvedere, ferma e impregiudicata l'azione penale, alla rimozione delle opere come in premessa individuate e descritte e al ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese. Detti lavori dovranno essere eseguiti entro 90 giorni, con l'avvertimento che qualora non si sia provveduto al ripristino delle opere realizzate abusivamente nel termine sopraindicato, accertata ufficialmente l'inottemperanza al presente provvedimento, si provvederà all'acquisizione gratuita di diritto, a favore del patrimonio del Comune, dell'opera e dell'area di sedime occorrente a realizzare opere analoghe a quelle abusivamente costruite, fermo restando le decisioni dell' A.C. sul prosieguo successivo (ripristino in danno o utilizzo pubblico), nonché delle sanzioni previste dal DPR 380/01 art. 44 e l'art. 17 comma 1 lettera q-bis) della Legge 164/2014, che ha introdotto all'art. 31 del DPR 380/01 suddetto, i commi: 4-bis, 4 ter che nel caso in oggetto è prevista la somma di euro 20.000,00 (euro ventimila/00)”; b) del verbale di sequestro del Comando VV.UU. di Torre Annunziata, redatto congiuntamente con i tecnici dell'U.T.C. ed alla presenza dei Carabinieri, prot. -OMISSIS- con cui gli intervenuti “…hanno constatato le difformità delle opere realizzate in quanto non si sono rispettate le prescrizioni dettate da SABAP mediante la realizzazione di una porta finestra lato mare, con disallineamento verticale che la stessa SABAP richiama come distonia nel complesso visivo del sistema architettonico”; c) del verbale dei tecnici U.T.C. prot. n. 23032 del 30.11.2021 e del verbale protocollo 538/V/2021 del 16 novembre 2021; d) di ogni ulteriore atto e/o provvedimento richiamato negli atti impugnati, ad essi preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale, anche endoprocedimentale e/o istruttorio; e) ex art. 116 c.p.a., del silenzio serbato dal Comune di Torre Annunziata a fronte dell’istanza di accesso documentale presentata dalla ricorrente ed assunta al protocollo dell’ente con il n. 3288 del 09.02.2022, con la quale veniva richiesto di acquisire tutta la documentazione richiamata nella suddetta ordinanza di demolizione.

Giustizia amministrativa202201856

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive, con avvertimento dell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale e applicazione della sanzione pecuniaria; silenzio del Comune su un'istanza di accesso documentale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale di demolizione, i verbali tecnici e di sequestro posti a fondamento dell'accertamento delle difformità edilizie e ogni atto presupposto o consequenziale. Ha inoltre proposto, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., domanda contro il silenzio serbato dal Comune su un'istanza di accesso documentale volta ad acquisire la documentazione richiamata nell'ordinanza. Dal testo non risultano specificamente esposti i singoli vizi di legittimità dedotti contro gli atti impugnati. Nel corso del giudizio, la difesa della ricorrente ha depositato, il 12 settembre 2024, una dichiarazione attestante il venir meno dell'interesse alla prosecuzione della controversia.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata, dichiarando il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la stessa parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse all'ulteriore coltivazione del giudizio. Non sono stati esaminati nel merito i motivi contro l'ordinanza di demolizione, i verbali e il silenzio sull'accesso. Le spese processuali sono state integralmente compensate per giusti e particolari motivi connessi all'evoluzione della vicenda contenziosa; il contributo unificato è rimasto a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    La ricorrente ha utilizzato il rito speciale per contestare il silenzio serbato dall'amministrazione su un'istanza di accesso documentale; la domanda non è stata esaminata nel merito per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 74 c.p.a.

    ex art. 74 cod. proc. amm.

    Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata, in ragione della manifesta improcedibilità.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    La norma è richiamata nell'ordinanza impugnata in relazione all'acquisizione gratuita dell'opera e dell'area di sedime e all'applicazione della sanzione pecuniaria; il TAR non ne ha esaminato la legittimità nel merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È stato disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale ulteriore base della tutela dei dati personali mediante oscuramento; non incide sulla decisione di improcedibilità.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso, senza esame dei motivi di merito e delle domande connesse.
  • Quando il giudizio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in ragione dell'evoluzione della vicenda contenziosa, il giudice può compensare integralmente le spese per giusti e particolari motivi, mantenendo il contributo unificato a carico della parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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