Cassazione Civile, Ordinanza n. 36564/2022 del 14/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirenti)
La controversia
La controversia nasce da un preliminare di compravendita immobiliare stipulato tra una parte promittente venditrice e due promissari acquirenti per un immobile sito in Torino, con prezzo dilazionato e con alcune prestazioni accessorie collegate alla regolarizzazione del trasferimento di una porzione di terreno data in pagamento, al certificato di destinazione urbanistica e all’attestato di prestazione energetica. I promissari acquirenti avevano versato i ratei di prezzo previsti prima del rogito e avevano convocato la venditrice alla stipula, ma questa non compariva; successivamente si contestava anche il mancato completamento delle attività preparatorie necessarie al definitivo. Ne seguiva arbitrato rituale, concluso con l’accertamento dell’inadempimento della venditrice, il rigetto della domanda ex art. 2932 c.c., la conferma della vincolatività del preliminare, la ricostruzione di una rateizzazione del prezzo diversa in parte da quella indicata nel testo contrattuale, la condanna al risarcimento del danno in via equitativa e la regolazione delle spese. La venditrice impugnava il lodo davanti alla Corte d’appello e, avverso il rigetto dell’impugnazione, proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità del lodo per ammissione tardiva di prove testimoniali e per asserito travalicamento dei limiti del mandato arbitrale, con contestazione della disciplina applicata dalla Corte d’appello e del regolamento arbitrale; 2) nullità per errata assunzione della prova testimoniale e per modalità di convocazione dei testimoni; 3) illegittimità della liquidazione equitativa del danno, sostenendo che l’arbitrato dovesse essere deciso secondo diritto e non secondo equità, oltre a dedotta carenza motivazionale; 4) erronea applicazione di usi/consuetudini e dell’art. 1368 c.c. in tema di individuazione dell’obbligo relativo al frazionamento del terreno; 5) erronea liquidazione delle spese arbitrali, per difetto di motivazione e violazione del regolamento della Camera Arbitrale. La Corte di cassazione ha ritenuto infondate o inammissibili le censure e ha rigettato il ricorso, confermando la statuizione della Corte d’appello che aveva già respinto l’impugnazione del lodo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, qualificando alcuni motivi come infondati e altri come inammissibili. Ha ritenuto che: le prove testimoniali erano state ammesse nel rispetto del contraddittorio e anche sulla base di poteri officiosi dell’arbitro previsti dal regolamento; le modalità di assunzione della testimonianza non integravano nullità, perché l’arbitro poteva verificare attendibilità e pertinenza delle deposizioni; la liquidazione del danno non era stata effettuata secondo equità in senso proprio, ma mediante applicazione dell’art. 1226 c.c. per la sola quantificazione; le doglianze sull’obbligo di frazionamento del terreno e sulle spese arbitrali si risolvevano in una diversa lettura del merito o erano formulate in modo generico e astratto, dunque non scrutinabili in cassazione. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2932 c.c.
La domanda di esecuzione specifica del preliminare era stata rigettata nel lodo e tale statuizione è rimasta ferma nel giudizio di impugnazione.
art. 816-bis c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la gestione del procedimento istruttorio arbitrale; la Corte ha escluso la nullità del lodo, valorizzando il contraddittorio e i poteri istruttori dell’arbitro.
art. 817, comma 3, c.p.c.
La Corte ha richiamato la disciplina delle eccezioni relative al superamento dei limiti del procedimento arbitrale, osservando che nel caso concreto non erano stati mossi rilievi idonei a fondare la nullità dedotta.
art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c.
Invocato per sostenere che il lodo sarebbe stato pronunciato fuori dai limiti della convenzione arbitrale; la censura è stata respinta perché il lodo non ha ecceduto i limiti devoluti.
art. 829, comma 1, n. 7, c.p.c.
La ricorrente lamentava l’erronea applicazione di questa norma in tema di nullità del lodo; la Corte ha escluso l’invalidità dedotta.
art. 829, comma 2, c.p.c.
Richiamato con riferimento alle contestazioni sulle modalità di assunzione della prova testimoniale; la Corte ha ritenuto le doglianze infondate.
art. 1226 c.c.
La Corte ha chiarito che l’arbitro non aveva deciso secondo equità, ma aveva utilizzato il criterio equitativo solo per la liquidazione del danno, in presenza di una quantificazione non altrimenti precisa.
art. 1368 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare l’uso di usi/consuetudini nella ricostruzione dell’obbligo relativo al frazionamento; la censura è stata dichiarata inammissibile perché tendeva a una rivalutazione del merito.
art. 1243, comma 1, c.c.
Richiamato nel lodo in relazione alla possibilità di operare la compensazione al ricorrere dei requisiti, in occasione del pagamento rateale.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che il ricorso per cassazione è a critica vincolata e che non è consentito trasformarlo in un ulteriore grado di merito; le censure generiche o dirette a ottenere una nuova valutazione delle prove sono inammissibili.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per il deposito delle memorie nel procedimento di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Richiamata quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, il controllo di legittimità non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove: sono ammissibili solo censure riconducibili in modo specifico ai vizi tipizzati.
- La nullità del lodo per violazione delle regole del procedimento arbitrale richiede la dimostrazione di una effettiva lesione delle garanzie del contraddittorio o di un vero superamento dei limiti della convenzione arbitrale; non basta la mera irregolarità formale se l’arbitro resta nei poteri conferiti.
- L’arbitro può esercitare poteri istruttori e di chiarimento delle deposizioni, anche ai fini della verifica di attendibilità dei testimoni, quando ciò sia coerente con il contraddittorio e con il regolamento arbitrale applicabile.
- L’uso del criterio equitativo ex art. 1226 c.c. per la sola liquidazione del danno non equivale a decisione della lite secondo equità; la parte che contesta la quantificazione non può limitarsi a opporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- Le doglianze che combinano in modo promiscuo violazioni di legge, vizi motivazionali e contestazioni di merito, senza una chiara sussunzione nelle categorie dell’art. 360 c.p.c., sono inammissibili perché non specifiche e non tassative.
- La censura relativa a spese arbitrali o processuali deve confrontarsi con il contenuto della decisione impugnata e con il limite del controllo di legittimità: non è sufficiente dedurre in modo astratto la violazione del regolamento o una diversa ricostruzione dei fatti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36505/2022 del 14/12/2022
- ordinanza_civile · 14 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36507/2022 del 14/12/2022
- ordinanza_civile · 14 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36509/2022 del 14/12/2022
- ordinanza_civile · 14 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36511/2022 del 14/12/2022
- ordinanza_civile · 14 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36514/2022 del 14/12/2022
- ordinanza_civile · 14 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36516/2022 del 14/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →