Cassazione Civile, Ordinanza n. 30691/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda due giudizi tributari riuniti. Nel primo, il contribuente aveva impugnato un avviso bonario relativo a IVA, IRPEF e addizionale regionale per l'anno 2007, emesso a seguito di controllo automatizzato; la CTR aveva ritenuto l'atto impugnabile e, nel merito, aveva annullato la pretesa ritenendo che il contribuente operasse come imprenditore agricolo e potesse avvalersi del regime speciale di detrazione forfettaria previsto per le cessioni di prodotti agricoli. L'Agenzia ricorreva sostenendo che l'avviso bonario non fosse tra gli atti impugnabili ex art. 19 d.lgs. 546/1992. Nel secondo giudizio, relativo alla cartella di pagamento emessa per la medesima pretesa tributaria, la CTR aveva annullato la cartella ritenendo già passata in giudicato la precedente sentenza sulla qualifica di imprenditore agricolo, affermando inoltre la decadenza dell'Ufficio dal ricorso al controllo automatizzato e l'inapplicabilità dell'art. 36-bis d.P.R. 600/1973. L'Agenzia ha dedotto quattro motivi: violazione del giudicato, erronea affermazione di decadenza dall'utilizzo dell'art. 36-bis, e illegittimo riconoscimento della pretesa agevolazione agricola senza prova della spettanza e senza dati dichiarativi che la giustificassero.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi e li ha entrambi accolti. Ha ritenuto fondati i motivi dell'Agenzia contro la sentenza sulla cartella, perché la CTR aveva erroneamente supposto il giudicato sulla qualifica agricola, aveva sbagliato a considerare decaduto l'Ufficio per decorso del termine annuale interno dell'art. 36-bis, e aveva trascurato che dalla dichiarazione non emergevano elementi idonei a impedire il controllo automatizzato, gravando comunque sul contribuente l'onere di provare i presupposti del regime agevolato agricolo. Conseguentemente la sentenza sulla cartella è stata cassata con rinvio. In applicazione dell'effetto espansivo della cassazione ex art. 336, comma 2, c.p.c., la Corte ha cassato anche la sentenza sull'avviso bonario, rinviando anch'essa alla CTR Campania in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
l'avviso bonario non è, di regola, atto impugnabile; l'Ufficio contestava l'ammissibilità del ricorso introduttivo del contribuente.
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
il termine annuale per la rettifica automatizzata ha rilievo interno all'amministrazione; nel rapporto esterno rileva il termine per notificare la cartella di pagamento. Il controllo automatizzato è legittimo quando la verifica è meramente cartolare e non richiede valutazioni interpretative complesse.
art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato per il controllo automatizzato in materia IVA, in parallelo all'art. 36-bis.
art. 34 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
il regime speciale agricolo comporta una detrazione forfettaria dell'IVA mediante percentuali di compensazione sulle cessioni di prodotti agricoli.
art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
il termine per la notificazione della cartella assume natura perentoria ai fini della decadenza.
art. 2909 c.c.
non può desumersi il giudicato sulla qualifica di imprenditore agricolo da una sentenza che non risulti irrevocabilmente definitiva.
art. 2697 c.c.
l'onere di dimostrare la natura agricola dell'attività e i presupposti del regime agevolativo grava sul contribuente.
art. 336, secondo comma, c.p.c.
la cassazione della sentenza sulla cartella estende i suoi effetti alla sentenza dipendente sull'avviso bonario.
Massime di principio
- Il termine annuale previsto per la rettifica automatizzata delle dichiarazioni tributarie ha funzione interna organizzativa e non è, di per sé, termine di decadenza nei rapporti con il contribuente; la decadenza rilevante va verificata con riferimento al termine per la notificazione della cartella.
- Il controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 è legittimo quando l'ispezione si limita ai dati dichiarati e ai riscontri cartolari immediatamente evincibili dalla dichiarazione, senza margini di valutazione interpretativa o istruttoria sostanziale.
- Quando il contribuente invoca un regime fiscale agevolativo o speciale, è a suo carico provare i presupposti di fatto e di diritto che ne consentono l'applicazione.
- Il giudicato non può essere presunto in assenza di una precedente decisione passata in giudicato; una sentenza impugnata non può fondare l'efficacia preclusiva su sé stessa.
- La cassazione di una sentenza può estendere i propri effetti alle decisioni e agli atti da essa dipendenti, specialmente nel giudizio tributario caratterizzato da una sequenza di atti impositivi e di riscossione strettamente collegati.
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