Cassazione Penale, Ordinanza n. 21747/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma, inclusa la valutazione sulla recidiva reiterata e sul giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo un unico motivo di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla recidiva reiterata e al giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche. La Suprema Corte rileva però che la censura è formulata in modo del tutto generico e aspecifico, priva dei requisiti di specificità richiesti dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, c.p.p., perché non indica con puntualità gli elementi di fatto e di diritto a fondamento dell'errore denunciato e non si confronta effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata. I giudici di appello, infatti, avevano già motivato in modo congruo sulla sussistenza dei presupposti della recidiva reiterata e sull'impossibilità di dichiararla subvalente rispetto alle attenuanti generiche riconosciute, poiché tale esito era precluso dall'art. 69, comma 4, c.p.
Norme richiamate
art. 99-bis c.p.
La norma è evocata dalla ricorrente come riferimento della censura, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione; rileva solo la genericità del motivo.
art. 133 c.p.
La norma è richiamata nel motivo di ricorso; la Corte non svolge un autonomo esame nel merito, limitandosi a rilevare l'inammissibilità della doglianza.
art. 581, comma 1, c.p.p.
Il ricorso deve contenere motivi specifici e puntuali; la mancanza di tali requisiti comporta inammissibilità.
art. 591, comma 1, c.p.p.
L'assenza dei requisiti di specificità e determinatezza del ricorso integra causa di inammissibilità.
art. 69, comma 4, c.p.
Vieta il giudizio di prevalenza della circostanza attenuante sulla recidiva reiterata nei termini ritenuti dalla Corte d'appello.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve essere specifica, puntuale e autosufficiente: non è ammissibile una doglianza generica che non indichi con precisione gli errori di fatto o di diritto della sentenza impugnata e non si confronti con le sue argomentazioni.
- Quando la sentenza di merito motiva congruamente sulla sussistenza della recidiva reiterata e sul trattamento del bilanciamento con le attenuanti, la doglianza che si limiti a contestare in modo apodittico tale valutazione è inammissibile.
- Il giudizio di bilanciamento non può condurre a esiti vietati espressamente dalla legge; in presenza di un divieto normativo, la prevalenza dell'attenuante sulla recidiva reiterata non è consentita.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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