Cassazione Penale, Sentenza n. 10642/2024 del 13/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per truffa aggravata in concorso (capi A e B). Il ricorrente deduceva inosservanza o errata applicazione della legge penale sostenendo che non doveva trovare applicazione l'aggravante di cui all'art. 61, n. 5 c.p. (minorata difesa) in relazione al comma 2 dell'art. 640 c.p., chiedendo la riduzione della pena per il capo A e, per il capo B, la dichiarazione di non doversi procedere per remissione della querela da parte della persona offesa. I fatti consistono nella pubblicazione di annunci di vendita online, contatti tramite mail/telefono/messaggi e nell'invio da parte delle vittime della foto di un vaglia con parte dei dati oscurati ma con numero e parola d'ordine leggibili, consentendo ai beneficiari l'incasso anticipato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito secondo cui l'aggravante di cui all'art. 61, n. 5 c.p. sussisteva perché l'imputato ha concretamente e consapevolmente approfittato delle opportunità decettive offerte dalla rete (identità multiple, anonimato, impossibilità di verifica da parte delle vittime, impossibilità di visionare il bene). Le deduzioni difensive relative all'esclusione dell'aggravante sono state giudicate recessive. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
comma 1 (fattispecie base) e comma 2 (circostanza aggravante)
Il reato di truffa è stato qualificato nella sua forma aggravata perché gli autori hanno sfruttato strumenti telematici e stratagemmi che hanno aumentato la posizione di vantaggio rispetto alle vittime; la Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie aggravata alla luce dell'approfittamento delle opportunità decettive offerte dalla rete.
art. 61, n. 5 cod. pen.
circostanza aggravante "aver commesso il fatto in modo da trarre vantaggio dalla condizione di inferiorità della vittima"
La Corte ha interpretato la norma come applicabile quando l'autore abbia concretamente e consapevolmente approfittato di circostanze note e create dall'uso della rete (anonimato, identità sovrapposte, impedimento alle verifiche), integrando così la minorata difesa.
art. 616 cod. proc. pen.
In base a tale norma la Corte ha disposto l'obbligo di condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma destinata alla Cassa delle ammende.
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Norma richiamata procedimentalmente per la richiesta di trattazione orale; presente nel procedimento ma senza incidenza sul merito della decisione.
Massime di principio
- L'aggravante di cui all'art. 61, n. 5 c.p. può trovare applicazione nelle truffe online solo se è provato il concreto e consapevole approfittamento, da parte dell'autore, delle opportunità decettive offerte dalla rete; non è automatica per ogni truffa telematica.
- Indicatori utili per accertare l'aggravante includono: uso di identità multiple o false, anonimato o intestazioni discordanti (indirizzo, telefono, beneficiario del pagamento), impedimento alle verifiche della vittima e uso di modalità di pagamento che consentono all'autore di incassare prima della consegna del bene.
- Per la difesa, è strategico dimostrare l'assenza del vantaggio concreto derivante dall'uso della rete (es. comunicazioni chiare e verificabili, correlazione comprovata tra identità e mezzi di pagamento, impossibilità tecnica di incasso anticipato) per escludere l'aggravante.
- La remissione della querela da parte della persona offesa può incidere sul capo per il quale la querela era essenziale, ma non elimina automaticamente la procedibilità d'ufficio quando l'aggravante trasforma il reato in perseguibile d'ufficio.
- In sede di legittimità la Corte valuta se le motivazioni dei giudici di merito provano il concreto approfittamento delle circostanze; censure generiche sull'applicazione della norma rischiano di essere ritenute recessive e portare all'inammissibilità del ricorso.
- La quantificazione di spese e somme a favore della Cassa delle ammende può essere disposta in caso di ricorso ritenuto infondato o inammissibile.
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