Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23027/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Milano (Giudice del Riesame) del 12.02.2026 che ha respinto l'appello avverso il provvedimento del GIP del 10.11.2025, il quale aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere. Il ricorso in Cassazione denuncia tre profili principali: (1) vizio di motivazione e illogicità nella valutazione della concreta e attuale pericolosità di reiterazione dei reati, sostenendo che gli elementi probatori richiamati (intercettazioni e chat del novembre 2024) sono antecedenti e non tengono conto del lungo periodo cautelare e degli sviluppi processuali; (2) manifesta illogicità della valutazione del pericolo di fuga, attesa la scadenza dei documenti emirati e il fatto che Perillo, dopo l'annullamento della prima ordinanza, non si è allontanato dall'Italia; (3) apparente carenza di motivazione circa l'impossibilità o inadeguatezza di misure meno afflittive (arresti domiciliari con controllo elettronico), con violazione dell'onere di motivazione rafforzata richiesto dall'art. 275 c.p.p. e con uso di formule stereotype.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure siano generiche e non abbiano specificamente confutato i passaggi argomentativi del provvedimento impugnato, richiamando invece la valutazione già svolta dal Tribunale in precedenti pronunce (anche richiamando l'attestazione del ruolo di rilievo dell'imputato nell'associazione e la fondatezza degli elementi indiziari, compresa l'attendibilità del collaboratore Tamburrino). La Corte ha considerato congrua e non illogica la motivazione del giudice del merito circa il rischio di reiterazione dei reati e l'idoneità della custodia in carcere, ritenendo assorbito il profilo del pericolo di fuga. Per legge ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per inammissibilità determinata da profili di colpa, al versamento in favore della cassa delle ammende di Euro 3.000,00; ha inoltre disposto gli adempimenti di cancelleria (art. 94, co. 1-ter disp. att. c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione al motivo di impugnazione davanti al Giudice del Riesame (possibilità di proporre appello avverso provvedimenti cautelari). La Corte rileva che l'appello e le successive impugnazioni sono state valutate nel rispetto di tale rimedio e dei relativi limiti.

  • art. 416, commi 1, 2 e 3 cod. pen.; art. 416-bis.1 cod. pen.; Legge n. 146/2006

    Norme penali che descrivono la fattispecie associativa e l'aggravante della transnazionalità; la decisione le richiama per inquadrare la gravità e la natura organizzativa del reato contestato, giustificando la presunzione di idoneità della custodia in carcere per esigenze cautelari.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Presunzione di idoneità della custodia cautelare in carcere per talune fattispecie. La Corte osserva che il giudice del merito ha applicato tale presunzione in forma 'temperata' ma motivando perché, nel caso concreto (ruolo organizzativo, modalità operative del sodalizio), altre misure risultavano insufficienti.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Articolo richiamato in relazione alle istanze difensive presentate dall'imputato; la Corte osserva che l'appello riproponeva argomenti già contenuti in tale istanza e che non sono emersi elementi nuovi tali da mutare la valutazione cautelare.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la trattazione della causa senza richiesta di trattazione orale; la decisione è stata resa in tale regime procedurale, con le parti che avevano già svolto le proprie conclusioni per iscritto.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato nel testo quale presupposto valutativo delle esigenze cautelari; la Corte osserva che il Tribunale aveva già esaminato e ritenuto fondati gli elementi indiziari rilevanti ai fini cautelari.

  • art. 581, comma 1, lett. a) c.p.p.

    Norma richiamata dalla Corte per stigmatizzare l'obbligo del ricorrente di confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione impugnata; l'assenza di tale confronto rende il ricorso generico e inammissibile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che regola la condanna alle spese processuali a seguito dell'inammissibilità; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e della sanzione alla cassa delle ammende.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma citata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia; la Corte demanda alla cancelleria gli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • La semplice richiamata di attività pregresse (intercettazioni o documenti antecedenti) non è di per sé sufficiente a escludere il rischio cautelare solo se il giudice del merito non mostra perché tali elementi descrivono un pericolo attuale: il giudice deve compiere un'analisi specifica e individualizzata collegando fatti, ruolo personale e contesto temporale.
  • Quando la misura custodiale viene giustificata con la presunzione di cui all'art. 275 c.p.p., il giudice deve comunque motivare in modo concreto e rafforzato l'inadeguatezza di misure meno afflittive; motivazioni sterotipate e generiche sono censurabili, ma la mancata produzione di elementi nuovi da parte della difesa può rendere tale motivazione congrua.
  • Il pericolo di fuga va valutato con riferimento agli elementi attuali: documenti scaduti o la permanenza sul territorio nazionale dopo l'annullamento di una precedente ordinanza possono attenuare il rischio, ma la valutazione resta discrezionale e può essere sorretta da altri elementi indiziari (legami esteri, disponibilità patrimoniali, modalità di comunicazione del sodalizio).
  • In sede di impugnazione è essenziale che la difesa confronti punto per punto le argomentazioni del giudice del merito e indichi elementi nuovi o vizi specifici; deduzioni generiche che si limitano a riproporre istanze già valutate rischiano di essere dichiarate inammissibili.
  • La valutazione del ruolo specifico dell'imputato (organizzativo vs esecutivo) è centrale ai fini cautelari: un ruolo ritenuto propulsivo/organizzativo può giustificare la custodia in carcere se sussistono indici concreti della persistenza della struttura o della capacità di riattivazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.