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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11938/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per il delitto di omicidio. Il difensore ha articolato più motivi: (i) nullità per tardiva notificazione al difensore dell'avviso dell'udienza di convalida (notifica ricevuta 1h40' prima dell'udienza, sabato mattina); (ii) carenza dell'elemento soggettivo del delitto di omicidio, sostenendo che la perdita del controllo dell'auto sarebbe stata dovuta a una colluttazione a bordo e non a volontà omicida; (iii) riconoscimento della scriminante della legittima difesa o, in subordine, dell'eccesso colposo in legittima difesa, essendovi stata un'aggressione fisica al ricorrente da parte di un gruppo; (iv) carenza di motivazione circa le esigenze cautelari, in particolare quanto a pericolo di fuga e sussistenza della misura cautelare in carcere.

La decisione

Ricorso rigettato. Il Tribunale ha ritenuto il primo motivo generico e infondato: la presunta nullità della notificazione doveva essere eccepita in udienza di convalida o impugnata la decisione sulla convalida, altrimenti si considera sanata. Sul punto dell'elemento soggettivo, il Tribunale ha valutato le immagini di videosorveglianza e le dichiarazioni testimoniali, ritenendo provati più investimenti deliberati (incluso un investimento in retromarcia quando la vittima era già a terra), idonei a sostenere la gravità indiziaria del dolo. Quanto alla legittima difesa, il Tribunale ha escluso la scriminante per mancata attualità e inevitabilità del pericolo, essendo concluse le azioni aggressive contro il ricorrente prima che questi iniziassi la manovra offensiva; di conseguenza non si è potuto nemmeno valutare un possibile eccesso colposo in legittima difesa. Sulle esigenze cautelari, il Tribunale ha motivato la custodia in carcere richiamando la modalità particolarmente offensiva e reiterata dell'azione (auto come arma), precedenti per armi a carico dell'indagato e la possibile fuga (irreperibilità), ritenendo fondato il rischio di reiterazione. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese processuali. La cancelleria è stata incaricata degli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • Sez. U, n. 36212 del 30/09/2010, Rv. 247939

    il difensore dell'arrestato o del fermato ha diritto, nel procedimento di convalida, di esaminare ed estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida e di applicazione della misura cautelare; il denegato accesso a tali atti determina una nullità di ordine generale a regime intermedio dell'interrogatorio e del provvedimento di convalida, da ritenersi sanata se non eccepita nel corso dell'udienza di convalida

    Principio secondo cui l'eventuale violazione del diritto di accesso agli atti nella fase di convalida genera una nullità rilevabile se eccepita in udienza; in mancanza tale nullità si considera sanata e non può essere sollevata nel giudizio di riesame salvo impugnazione della convalida stessa.

  • Sez. 1, n. 430 del 18/10/2022, dep. 2023, Rv. 283861

    in tema di procedimento di convalida dell'arresto, la nullità di ordine generale a regime intermedio dell'interrogatorio e dell'ordinanza di convalida (nella specie, per l'omessa traduzione dei verbali nella lingua dell'interessato), sebbene ritualmente eccepita in udienza, non può essere dedotta nel giudizio di riesame del provvedimento applicativo di misura cautelare, essendo rilevabile esclusivamente con l'impugnazione della decisione sulla convalida, in assenza della quale deve ritenersi sanata

    Conferma la regola che l'eccezione di nullità relativa alla convalida va fatta valere con impugnazione della decisione sulla convalida; il riesame non costituisce canale per far valere definitivamente nullità non impugnate.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Riferimento procedurale agli adempimenti amministrativi/di comunicazione conseguenti alla decisione; nel provvedimento viene dato mandato alla cancelleria per gli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • La tardiva o tardissima comunicazione dell'avviso dell'udienza di convalida al difensore può determinare nullità, ma tale nullità va eccepita tempestivamente in udienza di convalida o impugnata con il rimedio specifico; se non sollevata in quell'ambito si considera sanata e non può essere efficacemente dedotta nel giudizio di riesame.
  • Le immagini di videosorveglianza, se chiare e analizzate fotogramma per fotogramma, hanno forte valore, possono confermare la dinamica dei fatti e reggere la valutazione della gravità indiziaria anche quando le versioni testimoniali siano contrastanti.
  • Per la scriminante della legittima difesa è necessario che il pericolo sia attuale e inevitabile al momento della reazione; una reazione successiva a un'aggressione ormai terminata difficilmente integra la legittima difesa.
  • La ricostruzione della volontarietà (dolo) in casi di investimento con veicolo può fondarsi sulle modalità della condotta (più investimenti, manovre in retromarcia, prosecuzione dell'azione con la persona già a terra) che indicano effettività dell'intenzionalità piuttosto che un incidente o perdita di controllo.
  • La misura cautelare in carcere trova giustificazione, oltre che nella gravità del fatto, quando la condotta dimostra uso di mezzo particolarmente offensivo e sussistono elementi di personalità (predecessi per armi, propensione alla violenza) che rendono fondata la prognosi di reiterazione o il pericolo per la sicurezza; il rischio di fuga può essere valorizzato anche se emergono elementi di irreperibilità.
  • In presenza di prove video sfavorevoli, la difesa deve proporre contro-ricostruzioni tecniche (es. perizie cinematiche, analisi fotogrammi) o individuare manifesta illogicità nella valutazione giudiziale per mettere in crisi la gravità indiziaria.

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