Cassazione Penale, Sentenza n. 26429/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma in appello della condanna per il reato previsto dagli artt. 110 c.p. e 2 L. 895/1967 (illegale detenzione di esplosivi). Il ricorrente deduceva: 1) insufficienza e travisamento delle prove in ordine al suo contributo causale (sosteneva che il garage era di titolarità esclusiva del coimputato e a suo carico esistevano solo elementi indiziari, essenzialmente il possesso di chiavi); 2) illegittima qualificazione della materia come "micidiale" nonostante la conformità del materiale agli standard europei e al d.lgs. 123/2015 (allegato I); 3) mancato riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 5 L. 895/1967, per la lieve entità e scarsa pericolosità del materiale; 4) violazione dell'art. 62-bis c.p. e mancata concessione delle attenuanti generiche (confronto con il coimputato a cui erano riconosciute); 5) vizio di motivazione nella determinazione della pena, fissata oltre il minimo edittale senza adeguata motivazione. Ha chiesto alternativamente l'assoluzione, la derubricazione nella contravvenzione di cui all'art. 678 c.p., il riconoscimento di attenuanti e la rideterminazione della pena.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato respinto nel suo complesso. La Corte ha ritenuto le censure in massima parte attinenti a valutazioni di merito vietate in sede di legittimità (richiesta di diversa valutazione probatoria) e, ove esaminate, infondate. È stata confermata la ritenuta responsabilità di Puglisi per concorso nella detenzione illegale di esplosivi (capo A): condanna alla pena già inflitta con il rito abbreviato (anni 2 e mesi 4 di reclusione e euro 8.000,00 di multa, con le riduzioni previste per il rito). Confermata l'assoluzione dal capo B (ricettazione aggravata) perché il fatto non sussiste. Respinte le doglianze sulla qualificazione di "micidialità" del materiale, sul mancato riconoscimento delle attenuanti speciali e generiche e sulla quantificazione della pena; la Corte ha ritenuto decisivi la notevole quantità di materiale (oltre 360 kg di massa attiva), le modalità di custodia in un garage interrato di 25 mq sotto un edificio abitato e la presenza di materiali infiammabili. La Corte ha inoltre accolto le attenuanti generiche per il coimputato (per ammissione di responsabilità) e non per il ricorrente. Al rigetto del ricorso è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Rapporto di concorso di persone nel reato: Puglisi è stato ritenuto concorso col coimputato sulla base di elementi indiziari (possesso delle chiavi, gestione di fatto dell'attività, rapporto di lavoro del coimputato)
Definizione del reato di detenzione illegale di esplosivi; la Corte ha ritenuto integrati gli elementi costitutivi per la contestazione, considerando la "micidialità" complessiva del materiale in ragione della quantità e delle condizioni di custodia
Previsione dell'attenuante speciale: la Corte ha ritenuto non applicabile l'attenuante per il ricorrente, nonostante la conformità tecnica del materiale, in ragione della pericolosità derivante dalla quantità e dalle condizioni di deposito
Contravvenzione per detenzione abusiva di materie esplodenti: la derubricazione a questa fattispecie è stata esclusa perché, anche se le singole componenti non fossero "micidiali", la loro somma e le modalità di custodia ne hanno conferito la caratteristica di micidialità, integrando il reato più grave
Rilevanza delle attenuanti specifiche (recidiva infraquinquennale etc.): censura del ricorrente sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche fondata sulla valutazione degli elementi soggettivi è stata respinta perché la valutazione del giudice di merito è discrezionale
Criteri di determinazione della pena: la Corte ha dettagliatamente richiamato i parametri (gravità, quantità di materiale, rischio per l'incolumità pubblica) per giustificare la pena oltre il minimo ma sotto la media edittale
d.lgs. 123/2015, art. 6 e allegato I
Norme tecniche e standard europei sulla classificazione e sicurezza dei fuochi d'artificio: la conformità agli standard tecnici non è stata ritenuta, di per sé, idonea ad escludere la micidialità quando sussistono quantità e condizioni di custodia tali da creare pericolo
art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Facoltà del Pubblico Ministero di rassegnare requisitoria ai sensi dell'articolo: citato in atti procedurali; il P.M. ha chiesto il rigetto del ricorso
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Motivi di cassazione relativi alla violazione di legge e vizio di motivazione: la Corte ha qualificato molte censure come inammissibili perché attinenti alla valutazione di merito o prive di manifesta illogicità
Massime di principio
- La mera detenzione di chiavi o elementi indiziari può integrare concorso quando si unisce alla gestione di fatto dell'attività e a rapporti di dipendenza che collegano il luogo di custodia al soggetto; la valutazione è fattuale e rimessa al giudice di merito.
- La conformità tecnica del materiale agli standard europei non esclude automaticamente la sussistenza dell'aggravante di "micidialità": quantità, modalità di confezionamento, condizioni di custodia e prossimità a luoghi abitati possono rendere micidiale un insieme di materiali singolarmente non micidiali.
- Le attenuanti (speciali o generiche) richiedono elementi di fatto positivi e specifici (es. ammissione di responsabilità, segni di resipiscenza): la loro esclusione è difficilmente sindacabile in Cassazione se la motivazione di merito è logica e non contraddittoria.
- In sede di legittimità non è consentita la rivalutazione della prova salvo il vizio di manifesta illogicità o travisamento idoneo a disarticolare l'intero impianto probatorio; la "doppia conforme" (sentenza di primo e secondo grado allineate) restringe ulteriormente il sindacato.
- La determinazione della pena deve motivare il discostamento dal minimo edittale richiamando i criteri dell'art. 133 c.p.; motivazioni che enfatizzino la gravità oggettiva (quantità e rischio per la pubblica incolumità) sono ritenute idonee a giustificare aumenti rispetto al minimo.
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