Cassazione Civile, Ordinanza n. 35233/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da un lavoratore del settore scolastico per ottenere, durante la successione di contratti a tempo determinato, la parità di trattamento retributivo rispetto al personale a tempo indeterminato, con commisurazione dello stipendio all'anzianità di servizio maturata. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo applicabile il principio di non discriminazione e disapplicando la disciplina interna richiamata dall'amministrazione, in particolare gli artt. 485, 489 e 569 del d.lgs. n. 297/1994, perché ritenuta incompatibile con la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Il Ministero ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione delle norme interne e della clausola 4 dell'accordo quadro, sostenendo che la disciplina nazionale non fosse discriminatoria verso il personale precario, anche alla luce della sentenza della Corte di giustizia UE nella causa C-466/17, Motter. La Corte di cassazione però non è entrata nel merito della censura, ritenendo il ricorso inammissibile perché privo di un'esposizione sommaria dei fatti di causa sufficiente ex art. 366, n. 3, c.p.c.: non era chiaro se il lavoratore fosse docente o personale ATA, né se e quando fosse stato immesso in ruolo, dati essenziali per stabilire quale disciplina fosse applicabile e quale fosse il concreto interesse all'impugnazione. La Corte ha inoltre ribadito la distinzione tra due azioni diverse, entrambe fondate sulla clausola 4 della direttiva 1999/70/CE: da un lato la richiesta di parità retributiva in pendenza di rapporto a termine, dall'altro la ricostruzione di carriera dopo l'immissione in ruolo, con discipline e presupposti diversi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto del requisito di cui all'art. 366, n. 3, c.p.c., ritenendo insufficiente l'esposizione dei fatti di causa perché non consentiva di individuare con certezza la fattispecie concreta e quindi la disciplina applicabile. Non sono state liquidate spese, poiché la parte intimata non ha svolto difese; la Corte ha altresì escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo nei confronti del Ministero, quale amministrazione dello Stato esonerata dal versamento materiale per il meccanismo della prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 360, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale richiamato dal ricorrente per denunciare violazione di legge, ma la Corte non esamina il motivo nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 366, n. 3, c.p.c.
Impone una esposizione sommaria dei fatti di causa tale da rendere intelligibili la vicenda sostanziale e processuale, le difese, la decisione impugnata e l'interesse concreto all'impugnazione; il difetto di tale requisito rende inammissibile il ricorso.
art. 384 c.p.c.
È richiamato per sottolineare che la Corte di cassazione deve essere posta in condizione di esercitare i propri poteri decisori in modo pienamente consapevole e senza inutili rinvii.
art. 485 d.lgs. n. 297/1994
Norma sulla ricostruzione della carriera del personale docente richiamata nel dibattito sulla compatibilità con il diritto UE; la Corte evidenzia che opera in un contesto diverso da quello della mera parità retributiva durante il rapporto a termine.
art. 489 d.lgs. n. 297/1994
È richiamato dal ricorrente insieme agli artt. 485 e 569; nel testo assume rilievo solo come parte della disciplina interna contestata.
art. 526 d.lgs. n. 297/1994
È richiamato come base del criterio contrattuale che parametra la retribuzione del personale a termine a quella iniziale del personale di ruolo.
art. 569 d.lgs. n. 297/1994
Norma sulla ricostruzione della carriera del personale ATA; la Corte distingue questa disciplina da quella del personale docente.
art. 366 cod. proc. civ.
Richiamato unitamente al numero 3 per il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti.
clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
È la base sovranazionale invocata per sostenere la parità di trattamento tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato; la Corte richiama la distinzione tra le diverse pretese fondate su tale clausola.
d.lgs. n. 297/1994
Testo unico della scuola invocato per la disciplina del servizio preruolo e della ricostruzione della carriera.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte esclude la debenza del contributo aggiuntivo nei confronti dell'amministrazione statale che è esonerata dal materiale versamento mediante prenotazione a debito.
legge n. 124/1999, art. 11, comma 14
È menzionata per escludere, nel diverso tema della ricostruzione di carriera, l'operatività della fictio iuris richiamata dalla giurisprudenza.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria ma completa dei fatti di causa, sufficiente a far comprendere la vicenda sostanziale e processuale, i punti decisivi della decisione impugnata e l'interesse concreto all'impugnazione; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
- L'onere di specifica esposizione dei fatti è funzionale non al formalismo, ma a consentire alla Corte di valutare la pertinenza delle censure rispetto alla fattispecie concreta e di decidere senza rinvii inutili.
- Le domande fondate sulla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato non sono automaticamente sovrapponibili: va distinta la pretesa di parità retributiva in pendenza di rapporto a termine dalla diversa pretesa di ricostruzione della carriera dopo l'immissione in ruolo, perché diversi sono presupposti, disciplina interna applicabile e contenuto della tutela richiesta.
- Per verificare la compatibilità della disciplina nazionale con il diritto dell'Unione è necessario che il ricorso indichi con precisione i dati fattuali essenziali che condizionano l'applicazione della norma invocata, inclusa l'esatta qualificazione del rapporto e la concreta posizione del lavoratore.
- La disciplina della ricostruzione di carriera del personale docente e quella del personale ATA non sono automaticamente sovrapponibili; la corretta individuazione della categoria del lavoratore è decisiva per stabilire la norma applicabile e l'eventuale spazio di disapplicazione.
- La censura di discriminazione nel trattamento del personale precario richiede una puntuale allegazione della fattispecie concreta, poiché il giudizio sulla parità di trattamento varia a seconda che si discuta di retribuzione durante il rapporto a termine o di anzianità da valorizzare dopo l'immissione in ruolo.
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