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Sentenza

Sentenza n. 1857/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601000

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento alla sentenza del Tribunale di Treviso, Giudice del Lavoro, n. 571/2025, passata in giudicato, che aveva ordinato l’accredito di 500 euro sulla Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2024-2025

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, docente a tempo determinato, ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 571/2025 del Tribunale di Treviso, pubblicata il 14 luglio 2025 e passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero a costituire a suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e ad accreditarvi 500 euro per l’anno scolastico 2024-2025. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 18 luglio 2025, ma non era stata spontaneamente eseguita. La ricorrente ha inoltre domandato la condanna del Ministero al pagamento dell’astreinte prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, regolarmente notificato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il titolo era passato in giudicato, era stato notificato e risultava tuttora ineseguito. Ha ordinato al Ministero di costituire la Carta elettronica e accreditarvi 500 euro entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, provvederà un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di subdelega e con un successivo termine di 60 giorni; non è previsto compenso per l’incarico commissariale. Ha invece respinto la domanda di astreinte: pur essendo la misura astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, ha ritenuto che, nel caso concreto, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico costituissero ragioni ostative. Ha condannato il Ministero alle spese, liquidate in 339 euro oltre rimborso forfetario, imposte e oneri di legge, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    In via preliminare, va rilevato che risultano soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.

    La disposizione individua, insieme alla norma richiamata sull’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie, le condizioni per proporre l’ottemperanza, che il TAR ritiene soddisfatte in ragione del passaggio in giudicato e della notificazione del titolo.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997

    In via preliminare, va rilevato che risultano soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.

    Il TAR considera rispettate le condizioni previste dalla norma per procedere all’ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    In conformità alla domanda proposta, l’Amministrazione intimata deve essere conseguentemente condannata a dare esecuzione alla sentenza in epigrafe descritta, nella parte in cui ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in favore della parte ricorrente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza, con accredito/assegnazione sulla detta Carta della somma sopra indicata, come determinata nel titolo azionato in questa sede.

    La Carta elettronica prevista dalla norma deve essere costituita e accreditata secondo quanto stabilito dal titolo giudiziale, la cui esecuzione è ordinata in ottemperanza.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016

    In conformità alla domanda proposta, l’Amministrazione intimata deve essere conseguentemente condannata a dare esecuzione alla sentenza in epigrafe descritta, nella parte in cui ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in favore della parte ricorrente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza, con accredito/assegnazione sulla detta Carta della somma sopra indicata, come determinata nel titolo azionato in questa sede.

    Il TAR ordina l’esecuzione del titolo secondo le modalità e le funzionalità della Carta stabilite dal decreto attuativo, richiamate nella ricostruzione della condanna da ottemperare.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Orbene, il Collegio ritiene, alla luce della richiamata decisione dell’Adunanza Plenaria (e dell’orientamento della giurisprudenza formatosi sul punto), che, nella specie, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano, in concreto, la mancata condanna della parte pubblica al pagamento dell’astreinte.

    L’astreinte nei confronti della pubblica amministrazione non è esclusa in astratto, ma il giudice dell’ottemperanza deve verificare concretamente eventuali ragioni ostative e può negarla considerando le condizioni del debitore pubblico e le esigenze di evitare sanzioni eccessivamente afflittive.

  • art. 115 c.p.c.

    Va anche detto, come già evidenziato dal TAR Lazio nella citata sentenza n. 3101/2018, che tali ragioni ostative assumono rilievo, ex art. 115 c.p.c., in quanto fatti notori.

    Il TAR attribuisce rilievo alla crisi della finanza pubblica e all’entità del debito pubblico quali fatti notori, utilizzabili per valutare la sussistenza di ragioni ostative all’astreinte.

Massime di principio

  • L’ottemperanza di un titolo giudiziale passato in giudicato e notificato può essere accolta quando l’Amministrazione non ne abbia dato esecuzione; il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • L’astreinte può essere applicata anche nei confronti della pubblica amministrazione, ma la sua concessione richiede una valutazione concreta delle eventuali ragioni ostative, tenendo conto delle condizioni del debitore pubblico e dell’esigenza di evitare sanzioni eccessivamente afflittive o locupletazioni.
  • La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico possono essere considerati fatti notori e, nel caso concreto, costituire ragioni sufficienti per non applicare l’astreinte all’Amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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