Cassazione Penale, Ordinanza n. 04567/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha escluso la prescrizione perché, computando la recidiva infraquinquennale contestata e ritenuta, il termine massimo di prescrizione era pari a 9 anni; poiché il fatto risaliva al 31 luglio 2017, il termine non risultava ancora decorso alla data della decisione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto un unico motivo di ricorso deducendo l'omessa declaratoria di estinzione per prescrizione del reato, riqualificato in appello come frode informatica ex art. 640-ter c.p. In particolare sosteneva che il termine prescrizionale fosse già maturato e che la recidiva contestata non dovesse incidere sul computo, soprattutto perché giudicata subvalente nel bilanciamento con le attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura manifestamente infondata, rilevando che ai fini della prescrizione occorre tenere conto della recidiva contestata e ritenuta in sentenza, anche se poi subvalente o equivalente nel giudizio di comparazione.
Norme richiamate
art. 640-ter c.p.
È il reato oggetto di riqualificazione in appello e sul quale il ricorrente fondava la deduzione di prescrizione.
art. 157, comma 3, c.p.
Ai fini del computo del termine di prescrizione, impone di tener conto della recidiva contestata e ritenuta, escludendo l'applicabilità delle regole del bilanciamento ex art. 69 c.p. nel calcolo del tempo necessario a prescrivere.
art. 69 c.p.
Le regole del giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti non incidono sul computo della prescrizione, poiché l'art. 157, comma 3, c.p. ne esclude l'applicazione.
Massime di principio
- Ai fini del calcolo della prescrizione, la recidiva contestata e ritenuta in sentenza deve essere considerata anche se nel bilanciamento ex art. 69 c.p. è stata giudicata subvalente o equivalente rispetto alle attenuanti.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze non incide sul computo del tempo necessario a prescrivere quando la legge prescrizionale prevede espressamente che si debba tener conto della recidiva.
- La deduzione di prescrizione è manifestamente infondata quando si fonda sull'esclusione della recidiva dal calcolo del termine, in contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza consolidata.
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