Sentenza n. 510/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che aveva condannato il Ministero all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per il valore complessivo di 1.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esatta esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, notificata all'Amministrazione e non eseguita. Il titolo giudiziale aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere, per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, la somma complessiva di 1.000 euro mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Il ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito, senza adeguatamente contrastare la pretesa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero e ordinando l'esecuzione del giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. L'Amministrazione deve corrispondere le somme previste dal titolo, detraendo eventuali pagamenti già effettuati, nonché gli accessori di legge, gli eventuali oneri di registrazione, esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza, e gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito: l'entità definitiva del capitale residuo e degli interessi deve essere verificata dall'Amministrazione sulla base del titolo, delle norme applicabili e degli eventuali adempimenti parziali; i conteggi del creditore non sono quindi vincolanti. Il TAR ha ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, necessario prima dell'avvio del recupero coattivo nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato; il commissario dovrà determinare definitivamente l'importo dovuto e adottare gli atti contabili necessari entro i successivi 120 giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse assimilati.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
Riconosce alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti giudiziali di pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio del recupero coattivo.
artt. 1282 e 1283 c.c.
Costituiscono i parametri legali per verificare la misura e la decorrenza degli interessi dovuti, senza che i conteggi del creditore siano vincolanti per l'Amministrazione oltre quanto risultante dal titolo e dalla legge.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Rilevano per la disciplina delle spese del giudizio amministrativo e per il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Disciplina l'onere del contributo unificato posto a carico della parte soccombente, se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza fondato su un giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice deve verificare l'inottemperanza e ordinare all'amministrazione il pagamento, potendo nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
- Il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito già riconosciuto dal titolo: la dimensione del credito deve essere ricavata dal giudicato, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali o altri adempimenti già eseguiti.
- I conteggi delle somme e degli interessi prodotti dal creditore non vincolano l'amministrazione, che deve verificare capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi secondo il titolo giudiziale e i parametri legali applicabili.
- Prima dell'avvio del recupero coattivo di somme dovute da amministrazioni dello Stato o enti pubblici non economici in esecuzione di un titolo esecutivo, deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Il commissario ad acta nominato per eseguire un giudicato di pagamento può essere individuato in un dirigente pubblico istituzionalmente preposto alla gestione della spesa; quando l'attività commissariale rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso.
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