Sentenza n. 296/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del Provvedimento CAT.A12/2025/Imm/1sez/ Dinieghi n.66 del 27.03.2025 e notificato nella medesima data.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dichiarativo dell'inammissibilità della domanda di permesso di soggiorno per residenza elettiva, fondato sull'assenza di uno specifico visto d'ingresso per tale causale
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, cittadino statunitense presente in Italia dal 2018, deduceva di vivere stabilmente a Napoli con la moglie, di disporre di un'abitazione e di adeguate risorse economiche derivanti da una pensione annua di circa 35.000 euro. Aveva presentato domanda di permesso di soggiorno per residenza elettiva, ma la Questura l'aveva dichiarata inammissibile ritenendo ostativa la mancanza di uno specifico visto d'ingresso per residenza elettiva, adottando contestualmente un decreto di espulsione con ordine di allontanamento. Il ricorrente deduceva la violazione della disciplina di settore e l'eccesso di potere, sostenendo che il possesso di risorse economiche adeguate, la disponibilità abitativa e la stabilità della situazione personale fossero sufficienti al rilascio del titolo, mentre l'assenza del visto specifico avrebbe avuto rilievo meramente formale e recessivo. Deduceva inoltre la violazione delle garanzie partecipative, ritenendo non vincolato il potere esercitato dalla Questura.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. Ha ritenuto che l'art. 11, comma 1, lettera c-quater, del d.P.R. n. 394/1999 consenta il rilascio del permesso per residenza elettiva in presenza di una pensione erogata in Italia, senza richiedere che essa provenga necessariamente dall'ente previdenziale nazionale. Secondo il giudice, il possesso di tale reddito, unitamente alla disponibilità abitativa e alla stabilità dei mezzi economici, può integrare una condizione sufficiente per il rilascio del titolo anche in assenza di uno specifico visto d'ingresso per residenza elettiva; pertanto, la Questura non poteva considerare tale assenza automaticamente ostativa. Sono state ritenute fondate anche le censure partecipative, poiché il diniego non aveva natura vincolata e l'interessato avrebbe dovuto beneficiare delle garanzie procedimentali. Le spese di lite sono state compensate per le peculiari connotazioni della controversia.
Norme richiamate
art. 11, comma 1, lett. c-quater, d.P.R. n. 394/1999
La disposizione consente il rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva in presenza di una pensione erogata in Italia e non richiede espressamente né che la pensione sia erogata dall'ente previdenziale nazionale né la titolarità di uno specifico visto d'ingresso per residenza elettiva.
Massime di principio
- Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva, la pensione erogata in Italia, unitamente alla disponibilità abitativa e alla stabilità dei mezzi economici, può costituire condizione sufficiente anche in assenza di uno specifico visto d'ingresso rilasciato per la causale della residenza elettiva.
- L'amministrazione non può considerare automaticamente ostativa all'ottenimento del permesso di soggiorno per residenza elettiva l'assenza del visto d'ingresso specifico quando l'interessato dimostri adeguate risorse economiche, disponibilità abitativa e stabilità dei mezzi di sostentamento.
- Quando il diniego del permesso di soggiorno per residenza elettiva non è qualificabile come atto vincolato, devono essere rispettate le garanzie di partecipazione procedimentale.
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