Cassazione Civile, Sentenza n. 26693/2022 del 09/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Non è stata dichiarata l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. in quanto la rinunzia non era valida (assenza di sottoscrizione della parte e di mandato speciale). Non si è pronunciata la condanna delle spese e non è stato imposto il pagamento del "doppio contributo", poiché la causa di inammissibilità è sopravvenuta.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro cartella di pagamento relativa a IRES, IVA e altre imposte per l'anno 2008. La CTR aveva confermato il rigetto proposto dalla CTP. In udienza il difensore ha depositato una "rinunzia al giudizio per intervenuta definizione", allegando l'annullamento della cartella da parte dell'Agenzia e chiedendo l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. La Corte ha rilevato che la rinunzia non è sottoscritta personalmente dalla parte né risulta mandato speciale conferito al difensore per rinunciare, per cui non è valida ai fini dell'estinzione del processo; tuttavia la dichiarazione evidenzia la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente al giudizio, da cui deriva l'inammissibilità del ricorso, richiamando orientamenti della Cassazione in materia di rinunzia non notificata alla controparte costituita.
Norme richiamate
art. 23, comma 8‑bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176
Richiamata solo in relazione alla forma dell'udienza pubblica (modalità di svolgimento), non oggetto di interpretazione sostanziale nella decisione.
d.l. n. 148 del 2017
Citato come riferimento normativo alla definizione agevolata dichiarata dal ricorrente; non oggetto di un'autonoma interpretazione motivazionale nella sentenza.
d.l. n. 193 del 2016
Citato insieme al d.l. n.148/2017 come base della domanda di definizione agevolata evocata dal ricorrente; la Corte non entra nel merito della definizione ma ne prende atto come fatto sopravvenuto.
artt. 390 e 391 c.p.c.
Applicati per valutare la validità della rinunzia e l'eventuale estinzione del processo: la Corte ha ritenuto che la rinunzia depositata dal difensore non soddisfaceva i requisiti (mancanza di sottoscrizione della parte e di mandato speciale), quindi non è procedibile all'estinzione del processo ex artt. 390‑391 c.p.c.
Cass. sez. un., n. 3876 del 2010
Richiamata come precedente secondo cui la rinunzia non notificata alla controparte costituita comporta effetti sull'ammissibilità; utilizzata per sostenere l'indirizzo giurisprudenziale in tema di rinunzie non efficacemente compiute.
Cass. n. 14782 del 2018
Precedente richiamato a favore dell'orientamento che considera inammissibile il ricorso quando la rinunzia non è validamente effettuata o non è notificata alla controparte costituita.
Cass. n. 13923 del 2019
Ulteriore richiamo giurisprudenziale confermante l'orientamento sulla rilevanza della mancata validità/formalità della rinunzia rispetto all'andamento del processo.
Cass. n. 23175 del 2015
Richiamata per l'affermazione che, quando l'inammissibilità o la cessazione della materia del contendere è sopravvenuta, non sussistono i presupposti per imporre il pagamento del cosiddetto "doppio contributo".
Massime di principio
- La rinunzia al giudizio depositata dall'avvocato non sostituisce quella della parte se non è sottoscritta personalmente dalla parte o se l'avvocato non è munito di mandato speciale a rinunciare: in assenza di tali requisiti non può dichiararsi l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.
- Se interviene lo scioglimento del interesse (es. annullamento della cartella impugnata dall'Amministrazione), il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; la Corte segue l'orientamento che considera questo profilo di inammissibilità operativo anche quando la rinunzia non sia stata formalmente perfezionata.
- La rinunzia o la definizione non comunicata o non formalmente valida rispetto alla controparte costituita può comportare effetti negativi sull'ammissibilità del ricorso secondo consolidata giurisprudenza di legittimità.
- Quando l'inammissibilità è determinata da cause sopravvenute (per cessazione dell'interesse), generalmente non si impone il pagamento del c.d. "doppio contributo".
- Prima di dichiarare la rinuncia o ottenere l'estinzione del processo è opportuno verificare e documentare la sottoscrizione personale della parte o il mandato speciale conferito all'avvocato, oltre a notificare adeguatamente la rinunzia alle controparti costituite.
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