Cassazione Penale, Sentenza n. 11612/2022 del 30/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per il delitto previsto dall'art. 10 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Il ricorrente ha censurato l'assenza di adeguata motivazione in ordine al dolo specifico richiesto dalla norma, osservando che la Corte di appello lo ha desunto unicamente dall'ammontare complessivo dell'evasione (oltre 10.000 euro) e dalla mancata partecipazione dell'imputato al dibattimento, senza analizzare gli elementi emersi nell'istruttoria. Inoltre ha contestato la motivazione che ha rifiutato la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, sostenendo che tale valutazione si è fondata su elementi formali e non su una verifica sostanziale della capacità a delinquere.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la Corte di appello ha indebitamente invertito l'onere della prova sul punto del dolo specifico, paventando l'assenza di prova da parte dell'imputato invece di indicare elementi positivi a sostegno del dolo stesso e di confutare le difese; perciò la sentenza è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. La censura relativa alle attenuanti è stata assorbita.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10
art. 10, d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Il reato disciplinato dall'art. 10 richiede dolo specifico; la Cassazione sottolinea che la prova di tale dolo grava sull'accusa e che non è sufficiente una deduzione induttiva basata solo sull'ammontare dell'evasione o sulla mancata partecipazione del difensore, dovendo i giudici indicare elementi positivi e motivati che dimostrino il dolo specifico
Massime di principio
- Il dolo specifico richiesto da norme penali tributarie deve essere provato dall'accusa: la semplice entità dell'evasione non sostituisce la necessaria motivazione che colleghi fatti e intenzioni
- L'assenza dell'imputato o del suo difensore al dibattimento non può essere utilizzata dal giudice per invertire l'onere della prova e ritenere sussistente un elemento soggettivo a carico se non sussistono elementi positivi che lo dimostrino
- La Corte di merito, se respinge una specifica censura sulla mancanza del dolo, deve indicare chiaramente quali elementi probatori positivi fondano tale affermazione e perché prevalgono sulle argomentazioni difensive
- Quando la motivazione sulla recidiva o sulle attenuanti è meramente formale, manca la verifica della capacità a delinquere: il giudice deve valutare in termini sostanziali la pericolosità e la rilevanza delle circostanze attenuanti
- In presenza di carenze motivazionali rilevanti in ordine all'elemento soggettivo, la Cassazione annulla con rinvio per nuovo giudizio, non potendo supplire con proprie valutazioni sui fatti
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