Sentenza n. 357/2026 - Genova, Sezione 1
quanto al ricorso introduttivo per l’annullamento - della delibera della Giunta Comunale n. 291 del 21.12.2022, avente ad oggetto “Atto di indirizzo per il riordino delle concessioni demaniali marittime del Comune di Santa Margherita Ligure”; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi inclusa la nota del 17.2.2023; nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni; per quanto riguarda il primo ricorso per motivi aggiunti: - della delibera della Giunta Comunale n. 255 del 1°.12.2023, avente ad oggetto “Riordino delle concessioni demaniali marittime nel Comune di Santa Margherita Ligure - Atto di indirizzo a seguito del parere motivato della Commissione UE del 16/11/2023 - Proroga tecnica al 31/12/2024 delle concessioni in essere, anche ai sensi della versione originaria dell’art. 3, comma 3, della L. n. 118/2022, e per l’espletamento delle procedure attivate ed attivande”; nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni; per quanto riguarda il secondo ricorso per motivi aggiunti: - del provvedimento in data 11.3.2024, recante indicazioni in merito alla presentazione dell’istanza di concessione ai sensi dell’art. 36 cod. nav. nei procedimenti ad evidenza pubblica per il rilascio di concessioni demaniali marittime nell’ambito del Comune di Santa Margherita Ligure; - di ogni atto presupposto o consequenziale, ivi inclusa la delibera della Giunta Comunale n. 47 del 1°.3.2024, avente ad oggetto “Criteri per l’assentimento di concessioni demaniali marittime per l’esercizio di stabilimenti balneari e altre attività turistico-ricreative ad essi assimilabili nell’ambito del Comune di Santa Margherita Ligure”; nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato estinto il giudizio, comprensivo del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, ai sensi dell’art. 84 c.p.a., prendendo atto della rinuncia ritualmente depositata e notificata dalla parte ricorrente. Non è stata quindi esaminata la legittimità degli atti comunali impugnati né la domanda risarcitoria. Le spese di lite sono state compensate in considerazione della complessità della questione giuridica.
Atto impugnato: Delibere e atti del Comune di Santa Margherita Ligure relativi al riordino delle concessioni demaniali marittime, alle proroghe tecniche e ai criteri per il rilascio di nuove concessioni
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ricorrente ha impugnato la delibera della Giunta comunale n. 291 del 21 dicembre 2022, avente a oggetto l’indirizzo per il riordino delle concessioni demaniali marittime, nonché gli atti connessi, chiedendo anche il risarcimento dei danni. Con il primo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato la delibera della Giunta comunale n. 255 del 1° dicembre 2023, relativa al riordino delle concessioni, alla proroga tecnica delle concessioni in essere fino al 31 dicembre 2024 e all’espletamento delle procedure di evidenza pubblica. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento dell’11 marzo 2024 sulle modalità di presentazione delle istanze di concessione ai sensi dell’art. 36 cod. nav., nonché la delibera della Giunta comunale n. 47 del 1° marzo 2024, recante i criteri per l’assentimento di concessioni demaniali marittime per stabilimenti balneari e attività turistico-ricreative assimilabili. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto. Prima della decisione, la ricorrente ha depositato e notificato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, chiedendo l’estinzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
La rinuncia al ricorso, ritualmente depositata e notificata alla controparte, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La controversia è stata trattata in camera di consiglio secondo la disciplina richiamata dal giudice.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, quando sia depositata e notificata alla controparte, consente al giudice amministrativo di dichiarare estinto il giudizio ai sensi dell’art. 84 c.p.a.
- L’estinzione conseguente alla rinuncia impedisce l’esame nel merito degli atti impugnati e delle eventuali domande risarcitorie proposte con il ricorso e con i motivi aggiunti.
- In presenza di una questione giuridica complessa, il giudice può compensare integralmente le spese di lite anche quando il giudizio si conclude per rinuncia.
Come è indicizzato
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