Cassazione Civile, Ordinanza n. 34980/2025 del 31/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (controricorrenti)
La controversia
La vicenda riguarda un procedimento di correzione di errore materiale relativo a una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva rigettato il ricorso principale avverso una sentenza di merito dichiarativa della nullità di un testamento olografo ritenuto apocrifo. I richiedenti la correzione hanno dedotto che la precedente ordinanza, pur dando atto della loro effettiva costituzione con controricorso e memoria, aveva poi erroneamente affermato che non occorresse provvedere sulle spese per mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati, con conseguente omissione della condanna alle spese di lite. La controparte ha eccepito l'inammissibilità del procedimento, sostenendo di non poter comprendere dal decreto di fissazione dell'udienza quale fosse l'errore da correggere. I ricorrenti in correzione hanno replicato che la comunicazione del decreto consentiva l'accesso al fascicolo telematico e alla relativa istanza, rendendo conoscibile la doglianza. Il collegio ha quindi verificato che vi era effettivamente un contrasto tra la parte narrativa dell'ordinanza, che dava conto della costituzione dei controricorrenti, e la motivazione/dispositivo, che omettevano la regolazione delle spese sulla base di un presupposto errato; ne ha tratto la conclusione che si trattava di un evidente errore materiale emendabile.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale. Ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del procedimento, perché il destinatario del decreto poteva accedere al fascicolo telematico e conoscere l'oggetto della correzione richiesta. Ha quindi disposto la correzione dell'ordinanza precedente sia nella motivazione sia nel dispositivo: nella motivazione, sostituendo l'affermazione secondo cui non doveva provvedersi sulle spese perché gli intimati non avevano svolto attività difensiva con quella secondo cui le spese seguono la soccombenza e gravano sul ricorrente; nel dispositivo, aggiungendo dopo il rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore delle parti controricorrenti, liquidate in euro 5.000 per compensi, oltre rimborso forfettario, esborsi e accessori, con distrazione a favore del difensore antistatario. La decisione conferma inoltre che l'errore consisteva in una palese divergenza tra quanto risultava dagli atti e quanto riportato nella motivazione sulle spese.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte ricorrente quando il ricorso è rigettato.
art. 287 c.p.c.
L'errore materiale contenuto in un provvedimento può essere corretto quando risulti da un contrasto evidente tra atti e contenuto della decisione.
Massime di principio
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale è sufficiente che l'errore risulti oggettivamente dal testo del provvedimento o dal suo confronto con gli atti di causa, senza che occorra una nuova valutazione del merito.
- La mancata regolazione delle spese in un provvedimento di rigetto del ricorso, quando dagli atti risulti la costituzione della controparte e la sua difesa, integra un errore materiale emendabile se il provvedimento omette la condanna alle spese per un presupposto fattuale errato.
- Le spese processuali seguono la soccombenza anche nel giudizio di legittimità; pertanto, in caso di rigetto del ricorso, la parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese in favore dei controricorrenti costituiti.
- L'eccezione di inammissibilità del procedimento di correzione non è fondata quando la parte destinataria dell'istanza possa conoscere il contenuto dell'errore tramite accesso al fascicolo telematico reso disponibile dalla comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza.
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