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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14/2023 del 02/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Roma del 21/09/2021 che aveva respinto la sua domanda ex art. 671 c.p.p. per il riconoscimento della continuazione tra più condanne. Le condanne richiamate riguardavano reati diversi commessi tra il 2014 e il 2017 (violazioni della legge stupefacenti D.P.R. 309/90, delitti contro la persona e furto con strappo/rapina), con pene e decorrenze diverse. Il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. (mancata valutazione della sussistenza della continuazione) e, con secondo motivo, carenza di motivazione del provvedimento quanto al mancato riconoscimento parziale della continuazione rispetto alle due condanne per stupefacenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione ha correttamente rilevato l'assenza di prove della "unicità del disegno criminoso": i reati sono eterogenei, distribuiti in un arco temporale non trascurabile e non sussistono indici sufficienti (omogeneità delle condotte, beni giuridici offesi, modalità, sistematicità, contesto spaziale ecc.) che consentano di inferire un piano unitario anteposto alla commissione dei fatti. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorrente non ha contestato in modo specifico e motivato la congruità dell'argomentazione del Tribunale, limitandosi a deduzioni generiche. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma sulla domanda del condannato per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; la Corte ha ritenuto che le condizioni di legge per accogliere tale domanda non erano dimostrate dal ricorrente.

  • art. 81 cod. pen. (secondo comma)

    Definizione di continuazione: la Corte ribadisce che è necessario un disegno criminoso unitario e antecedente, presente almeno in linee generali nella mente del reo; la mera tendenza a delinquere o la reiterazione nel tempo non sono sufficienti.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Elenca i motivi di impugnazione in cassazione; il ricorrente ha invocato le lettere rilevanti ma la Corte ha ritenuto le censure generiche e non specifiche, con conseguente inammissibilità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e al pagamento in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita la riproduzione dei motivi in cassazione; richiamata in relazione ai limiti di esposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione (art. 81 c.p.) in sede esecutiva è necessario dimostrare l'esistenza di un disegno criminoso unitario e antecedente: occorre che il progetto di più delitti fosse già presente, almeno a grandi linee, nella mente del reo prima della realizzazione delle condotte.
  • La mera somiglianza o ripetizione di reati nel tempo non basta: sono utili indici concreti quali omogeneità della tipologia di reato, identità o continuità del bene giuridico offeso, analogia nelle modalità di commissione, sistematicità, collegamento causale e continuità spazio-temporale.
  • In sede esecutiva il richiedente deve articolare e allegare in modo specifico gli elementi indiziari che, valutati congiuntamente, consentono di ritenere la programmazione unitaria; argomentazioni generiche o affermazioni non supportate risultano inammissibili.
  • In cassazione le censure devono essere specifiche e rivolte alla correttezza logico-giuridica della motivazione impugnata; contestazioni generiche sulla 'omogeneità' dei reati non superano il vaglio di ammissibilità.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze pecuniarie (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende): è quindi opportuno valutare la fondatezza della prospettazione prima di proporre ricorso.

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