Cassazione Penale, Sentenza n. 20091/2025 del 29/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva confermato l'ordinanza del GIP del 02/12/2024 disponendo la custodia cautelare in carcere per Gala, ritenuto gravemente indiziato dei reati, in concorso, di favoreggiamento, procurata inosservanza di pena e dell'aggravante di cui all'art.416bis (agevolazione di tipo mafioso). Il ricorrente ha dedotto: (1) carenza e manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (artt. 273 e 192 c.p.p.), sostenendo che le condotte contestate fossero limitate ad atti di rapporto personale/familiare e non idonee a integrare il reato di favoreggiamento/procurata inosservanza di pena; (2) violazione dell'art.292, comma 2, lett. c) c.p.p. per carenza originaria della motivazione sull'aggravante mafiosa (mancata verifica della sussistenza del sodalizio mafioso); (3) illogicità della decisione circa le esigenze cautelari e mancato superamento della presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, in ragione della presunta disgregazione del sodalizio dopo le collaborazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato preliminarmente l'irrilevanza della rinuncia sottoscritta dal difensore per mancanza di procura speciale ai sensi dell'art.589 c.p.p.. Sul merito, la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi, fondandosi su dichiarazioni di collaboratori e su intercettazioni che avrebbero documentato l'utilizzo della cassa comune del clan per mantenere il latitante, l'acquisto di telefonini criptati, un'autovettura e l'individuazione di un'abitazione. Ha affermato che tali condotte sono idonee a integrare l'aiuto alla latitanza e quindi il reato di procurata inosservanza di pena. Quanto all'aggravante di tipo mafioso, la Corte ha ritenuto che la motivazione del GIP, integrata da quella del Tribunale del riesame, fosse complessivamente adeguata. Sulle esigenze cautelari ha confermato la corretta applicazione della presunzione di cui all'art.275, comma 3 c.p.p. (doppia presunzione), osservando che la difesa non aveva prodotto elementi sufficienti per superarla. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; gli atti sono stati trasmessi alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
Codice penale, art. 390 (procurata inosservanza di pena)
Il reato richiede un'attività volontaria e concorre con quella del condannato, specificamente diretta a eludere l'esecuzione della pena; la Corte ha ritenuto che fornire denaro per mantenimento, acquistare telefonini criptati, procurare auto e alloggio costituiscano aiuti idonei a tale scopo
Codice penale, art. 416bis (associazione di tipo mafioso / aggravante)
La qualificazione del contesto associativo come riconducibile all'art.416bis è stata considerata dal GIP e integrata dal Tribunale del riesame; la Corte ha ritenuto legittimo integrare la motivazione tra i due provvedimenti e che sussistessero elementi idonei a configurare il sodalizio
Codice di procedura penale, art. 275, comma 3
"è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure"
La Corte ha richiamato la "doppia presunzione": per reati elencati l'adeguatezza della custodia in carcere è presunta e solo elementi concreti e specifici prodotti dalla difesa possono superarla; in mancanza il giudice può semplicemente attestare l'assenza di elementi idonei a superare la presunzione
Codice di procedura penale, art. 292, comma 2, lett. c)
L'ordinanza applicativa del GIP e la successiva ordinanza del Tribunale del riesame si integrano sul piano motivazionale; eventuali omissioni iniziali possono essere sanate dalla motivazione integrativa del riesame salvo casi di totale carenza di motivazione
Codice di procedura penale, art. 273, comma 1-bis
Richiama il principio che la motivazione circa la gravità indiziaria deve essere adeguata e non manifestamente illogica; la Corte controlla che il giudice abbia dato conto delle ragioni giuridicamente significative, senza però rimettere in discussione la valutazione dei fatti di merito
Codice di procedura penale, art. 192, comma 3
Richiesto che la motivazione del provvedimento sia congrua e non manifestamente illogica; il ricorso per cassazione può censurare la manifesta illogicità ma non rinnovare la valutazione probatoria di merito
Codice di procedura penale, art. 51, comma 3-bis
Collegamento normativo che comporta l'applicazione della presunzione di cui all'art.275, comma 3 quando è contestata l'aggravante prevista dall'art.416bis; ciò rafforza l'onere della difesa di fornire elementi per superare la presunzione
Codice di procedura penale, art. 589, comma 2
Prevede la necessità di procura speciale per atti di rinuncia all'impugnazione; la Corte ha ritenuto irrilevante la rinuncia sottoscritta dal difensore in assenza della procura speciale
Codice di procedura penale, art. 309, comma 9
Limite alla possibilità di integrare la motivazione: non è sanabile la mancanza totale della motivazione o la carenza di autonoma valutazione degli indizi, delle esigenze cautelari e degli elementi difensivi nell'ordinanza applicativa
Massime di principio
- In Cassazione contro misure cautelari si può contestare solo la violazione di norme o la manifesta illogicità della motivazione; non è consentito un nuovo esame dei fatti o una diversa valutazione probatoria di merito
- La custodia cautelare in carcere per reati contemplati dall'art.275, comma 3 c.p.p. è presunta: la difesa deve produrre elementi specifici e concreti per superare tale presunzione, altrimenti il giudice può limitarsi a constatarne l'assenza
- Le ordinanze del GIP e del Tribunale del riesame si integrano reciprocamente sul piano motivazionale: eventuali carenze parziali del GIP possono essere sanate dalla motivazione del riesame se quest'ultima contiene ragioni logiche e giuridiche adeguate
- Condotte quali gestione di cassa comune per un latitante, fornitura di denaro per mantenimento e spese, acquisizione di telefonini criptati, procurare autovettura o alloggio possono essere valutate come attività idonee a favorire la latitanza e integrare il reato di procurata inosservanza di pena
- Per rinunciare validamente all'impugnazione è necessaria la procura speciale ai sensi dell'art.589 c.p.p.; in sua assenza la rinuncia apposta dal difensore è priva di efficacia
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