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Sentenza

Sentenza n. 58/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, n. 36/2025 del 17.03.2025, resa nel giudizio avente numero di R.G. 613/2023.

Giustizia amministrativa202500270

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all'obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Isernia n. 36/2025, che aveva riconosciuto alla docente il beneficio della carta del docente per l'anno scolastico 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, n. 36/2025, con la quale era stato accertato il suo diritto, quale docente precaria titolare di supplenze nell'anno scolastico 2022/2023, al beneficio della carta del docente e alla corresponsione di € 500,00 mediante accredito sulla carta elettronica. La ricorrente ha dedotto il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione al Ministero in copia conforme mediante PEC e la perdurante inerzia dell'Amministrazione, chiedendo l'ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero si è costituito senza contestare l'ammissibilità o la fondatezza della pretesa.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per quanto di ragione. Ha ritenuto dimostrato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Isernia mediante attestazione dell'11 luglio 2025 e ha giudicato regolare la notificazione del titolo al Ministero in copia conforme via PEC, rilevando che, a seguito delle modifiche dell'art. 475 c.p.c. introdotte dal d.lgs. n. 149/2022 e dalla l. n. 197/2022, dal 28 febbraio 2023 non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva. Ha inoltre affermato che una sentenza del giudice ordinario rientra tra i titoli suscettibili di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Poiché l'importo richiesto coincideva con quello riconosciuto dal giudicato e il Ministero risultava ancora inadempiente, ha ordinato il pagamento di € 500,00 entro 40 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato, per l'eventuale perdurante inadempimento, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi su istanza della ricorrente e con ulteriore termine di 40 giorni. Ha posto a carico del Ministero le spese del giudizio, liquidate in € 350,00 oltre accessori, il rimborso del contributo unificato e la distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1 l. 107/2015

    La disposizione costituisce la base normativa della carta elettronica del docente, beneficio riconosciuto dal giudicato alla docente precaria.

  • art. 475 c.p.c.

    Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti.

    Dopo le modifiche applicabili dal 28 febbraio 2023, per portare a esecuzione una sentenza del giudice ordinario non è necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva; è sufficiente la copia attestata conforme all'originale.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per ottenere l'adempimento da parte della pubblica amministrazione di obblighi derivanti da sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • artt. 474 e 475 c.p.c.

    Il richiamo al sistema dei titoli esecutivi conferma la sufficienza della copia conforme del titolo giudiziale secondo la disciplina vigente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. è esperibile per ottenere dalla pubblica amministrazione l'adempimento degli obblighi derivanti da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l'Amministrazione non vi abbia dato spontanea esecuzione.
  • Per le sentenze del giudice ordinario emesse dopo l'entrata in vigore della disciplina modificata dell'art. 475 c.p.c., la notificazione alla pubblica amministrazione di una copia attestata conforme all'originale è sufficiente ai fini della successiva esecuzione; non è richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva.
  • Accertati il passaggio in giudicato del titolo, la regolare notificazione e l'inadempimento dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento della somma riconosciuta dal giudicato entro un termine perentorio e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere individuato, ratione muneris, nel dirigente generale dell'amministrazione competente per materia, con facoltà di delega, senza compenso e previa istanza della parte interessata dopo la scadenza infruttuosa del termine assegnato all'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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