Sentenza n. 751/2026 - Catania, Sezione 4
per l’ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 1436/2024 del Tribunale di Siracusa;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1436/2024 del Tribunale di Siracusa, recante condanna del Comune al pagamento di somme
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
La società cooperativa sociale ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione del decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Siracusa aveva condannato il Comune di Pachino al pagamento di € 107.219,74, oltre interessi e spese della procedura monitoria. Il titolo non è stato opposto, è stato notificato all’amministrazione ed è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 l. n. 669/1996. Nonostante l’intimazione, il Comune non ha provveduto al pagamento e non si è costituito in giudizio. La ricorrente ha quindi chiesto l’ordine giudiziale di esecuzione del titolo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell’azione: il decreto ingiuntivo era esecutivo, ritualmente notificato, non opposto e il termine dilatorio di 120 giorni era decorso senza che l’amministrazione avesse dato prova dell’adempimento. Ha ordinato al Comune di Pachino di pagare le somme dovute entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il Segretario comunale, incaricandolo di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il commissario non avrà diritto a compenso, trattandosi di attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 2.000, oltre spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina l’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del titolo e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
artt. 112 ss. c.p.a.
Costituiscono il fondamento dell’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di un titolo giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 14 l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione costituisce, nel caso concreto, presupposto per l’azione esecutiva e per l’ottemperanza.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale, ritualmente notificato all’amministrazione, non sia stato opposto, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 l. n. 669/1996 e l’amministrazione non abbia dato esecuzione all’obbligo di pagamento.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto un’obbligazione pecuniaria derivante da un titolo giudiziale, l’amministrazione deve dimostrare l’avvenuto adempimento; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare il pagamento entro un termine determinato.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo in una figura interna all’amministrazione inadempiente, attribuendogli il compimento di tutti gli atti necessari all’esecuzione, comprese eventuali modifiche di bilancio.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente o nel segretario dell’amministrazione resistente, l’attività commissariale può essere ritenuta compresa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non comportare il riconoscimento di uno specifico compenso.
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