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Sentenza

Sentenza del 22/12/2017 n. 30819 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la cartella di pagamento relativa a sanzioni e interessi richiesti per il tardivo versamento della prima rata del condono previsto dall'art. 9 della legge n. 289/2002, relativo agli anni d'imposta 1998-2001. La contribuente sosteneva di poter beneficiare delle proroghe dei termini di pagamento introdotte dal D.L. n. 143/2003 e successive modifiche, nonostante avesse effettuato il versamento iniziale prima dell'entrata in vigore del decreto. L'Amministrazione riteneva invece che la proroga spettasse solo a chi, alla data prevista, non avesse effettuato alcun versamento utile.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia e deciso la causa nel merito, annullando la cartella di pagamento. Ha stabilito che il versamento iniziale effettuato prima dell'entrata in vigore dei decreti di proroga non impediva di beneficiare dei nuovi termini, poiché per "versamenti utili" devono intendersi solo quelli immediatamente estintivi dell'obbligo tributario. Sono tuttavia rimasti dovuti gli interessi di legge sulla rata versata in ritardo, calcolati secondo il D.M. 8 aprile 2004. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Legge n. 289/2002, art. 9

    Definizione automatica dei debiti tributari e pagamento rateale degli importi eccedenti il versamento iniziale

    La norma consentiva di definire determinate obbligazioni tributarie mediante dichiarazione e pagamento, anche rateale, dell'importo dovuto.

  • Legge n. 289/2002, art. 9, comma 12

    Previsione di sanzioni e interessi in caso di ritardato pagamento delle rate

    Le sanzioni e gli interessi non sono dovuti quando il pagamento è stato effettuato entro un termine di proroga validamente applicabile al contribuente.

  • D.L. n. 143/2003, art. 1, comma 2

    Proroga dei termini relativi ai versamenti connessi alle definizioni agevolate

    La proroga deve essere interpretata nel senso che il precedente versamento iniziale non esclude il contribuente dal beneficio, se non ha estinto integralmente l'obbligazione condonabile.

  • D.L. n. 269/2003

    Ha modificato la disciplina delle proroghe e il riferimento ai contribuenti che non avevano effettuato versamenti utili.

  • D.M. 16 gennaio 2004, art. 1, comma 2, lett. e)

    Ha prorogato i termini per il pagamento delle rate del condono, secondo l'interpretazione accolta dalla Corte.

  • D.M. 8 aprile 2004, art. 1, comma 2, lett. e)

    Ha previsto ulteriori proroghe dei termini e mantiene dovuti gli interessi sulla rata pagata oltre il termine originario, anche se il pagamento beneficia della proroga.

  • Art. 384, comma 2, c.p.c.

    Ha consentito alla Corte di cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito.

Massime di principio

  • Quando una disciplina agevolativa o di condono prevede una proroga dei termini, l'effettuazione di un pagamento parziale o iniziale non esclude automaticamente il contribuente dal beneficio, salvo che la norma richieda espressamente il mancato pagamento di qualsiasi somma.
  • L'espressione "versamenti utili" può essere interpretata restrittivamente, riferendola ai pagamenti immediatamente estintivi dell'obbligazione e non ai semplici acconti o versamenti iniziali nell'ambito di un pagamento rateale.
  • Non è coerente applicare sanzioni per ritardo quando il contribuente ha effettuato il pagamento entro un termine di proroga riconosciuto dalla legge; possono però restare dovuti gli interessi previsti specificamente dalla disciplina applicabile.
  • La validità della proroga deve essere verificata in base alla data di entrata in vigore dei provvedimenti, alla natura del pagamento già effettuato e all'eventuale estinzione integrale dell'obbligazione.
  • In casi analoghi è opportuno distinguere tra sanzioni, che possono essere escluse se il pagamento è tempestivo rispetto alla proroga, e interessi, che possono rimanere dovuti anche in presenza di un pagamento effettuato entro il termine prorogato.

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