Sentenza n. 46/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento 1) del Piano Educativo Individualizzato (PEI) anno scolastico 2025/2026 del 29/10/2025, nella parte in cui ha assegnato all'alunno (…) un numero di sole 18 ore di sostegno, inferiori e insufficienti rispetto a quelle necessarie e dovute, in considerazione dell’orario scolastico e della frequenza di 30 ore ed in palese violazione della patologia risultante dalle certificazioni mediche nonché per le ragioni di cui al presente ricorso che qui si intendano per trascritte; 2) del verbale di GLO del 29/10/2025 (prot n. -OMISSIS-), nella parte in cui sono state assegnate contraddittoriamente e genericamente n. 18 ore di sostegno al minore; 3) del decreto prot n. -OMISSIS-/-OMISSIS- del 30/9/25 e, comunque, di ogni ulteriore provvedimento, di cui si ignorano estremi e contenuto, con cui il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-- -OMISSIS-” di -OMISSIS- ha assegnato al minore, -OMISSIS- di -OMISSIS-, l’insufficiente numero di 18 ore di sostegno e di tutto quanto in esso rilevato, ivi incluso il parere del Collegio dei docenti, se e solo qualora lesivo, nonché il Verbale di GLI n. -OMISSIS- del 30/9/25, nella parte in cui sono state assegnate contraddittoriamente n. 18 ore sostegno al minore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: PEI 2025/2026, verbale GLO e atti dirigenziali di assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno a fronte di una frequenza scolastica di 30 ore
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori di alunno disabile)
Prevale il privato
La controversia
I genitori hanno impugnato il PEI 2025/2026, il verbale del GLO e gli ulteriori atti con cui al minore, affetto da disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 e da disturbo dello spettro autistico, sono state assegnate 18 ore settimanali di sostegno, nonostante una frequenza scolastica di 30 ore. È stato dedotto che la misura fosse insufficiente e incompatibile con le certificazioni mediche e con le esigenze individuali dell’alunno. Il ricorso ha evidenziato, inoltre, la contraddittorietà interna del PEI, che riconosceva la necessità dell’intervento dell’insegnante di sostegno nelle ore in cui tale figura non era presente e la necessità di guida e supporto continuo, ma quantificava il sostegno in sole 18 ore. È stata altresì censurata l’assenza di una motivazione specifica nel verbale GLO, nonostante la verifica finale del precedente PEI avesse indicato la necessità del sostegno per l’intero orario scolastico. L’Amministrazione non ha prodotto gli atti del procedimento né dimostrato di avere richiesto posti di sostegno in deroga.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il PEI 2025/2026 e l’atto di assegnazione dirigenziale nei limiti indicati in motivazione. Il Collegio ha rilevato un difetto di motivazione e una contraddittorietà interna del PEI: da un lato gli atti descrivevano un bisogno di assistenza e supporto continuo, dall’altro limitavano il sostegno a 18 ore su 30 senza fornire una giustificazione concreta e coerente. Anche il verbale GLO risultava privo di una precisa motivazione. Il giudice ha imposto all’Amministrazione di riesercitare il potere entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, tenendo conto del fabbisogno effettivo dell’alunno come accertato dal GLO e riformulando la determinazione sulle ore di sostegno. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. 104/1992
La certificazione della disabilità grave costituisce il presupposto per la valutazione individualizzata delle esigenze dell’alunno e per l’adeguata assegnazione del sostegno scolastico.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Impone l’oscuramento dei dati identificativi del minore e degli esercenti la responsabilità genitoriale nella riproduzione e diffusione del provvedimento.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità degli interessati.
Massime di principio
- La determinazione delle ore di sostegno per un alunno con disabilità deve essere individualizzata e coerente con il fabbisogno effettivo risultante dalla documentazione sanitaria, dal PEI e dalle valutazioni del GLO; una quantificazione ridotta e non adeguatamente giustificata è illegittima.
- È viziato per difetto di motivazione e contraddittorietà interna il PEI che riconosca la necessità di un supporto continuo o di una maggiore presenza dell’insegnante di sostegno, ma assegni un numero di ore significativamente inferiore all’orario scolastico senza spiegare le ragioni della limitazione.
- Il verbale del GLO e gli atti di assegnazione del sostegno devono contenere una motivazione concreta e specifica sulle ragioni della quantificazione delle ore, soprattutto quando essa si discosti dalle esigenze evidenziate nella verifica del precedente PEI.
- Quando le esigenze individuali dell’alunno richiedono la copertura integrale dell’orario scolastico, l’amministrazione scolastica deve attivarsi per richiedere i posti di sostegno in deroga; la mancata dimostrazione di tale attivazione può concorrere a determinare l’illegittimità dell’assegnazione insufficiente.
- L’annullamento degli atti di quantificazione del sostegno comporta il dovere dell’amministrazione di riesercitare il potere entro il termine fissato dal giudice, considerando il fabbisogno effettivo dell’alunno e le risultanze del GLO.
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