Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1099/2026 - Cagliari, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501061

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atto qualificato come meramente confermativo dell’improcedibilità dell’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA per un progetto agrivoltaico

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva presentato nel novembre 2023 un’istanza per l’avvio della verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell’art. 19 d.lgs. 152/2006, relativa alla realizzazione di una centrale fotoagrivoltaica nel Comune di Porto Torres. Dopo la sospensione del procedimento e l’entrata in vigore della l.r. Sardegna n. 20/2024, la Regione aveva dichiarato improcedibile l’istanza con nota del 20 febbraio 2025, ritenendo il progetto localizzato in aree non idonee individuate dall’Allegato B della legge regionale. La società, anziché impugnare tale primo provvedimento, aveva presentato una nuova istanza per il medesimo progetto. La Regione, con nota del 6 agosto 2025, aveva dichiarato che non sussistevano i presupposti per avviare un nuovo procedimento e aveva integralmente richiamato la precedente dichiarazione di improcedibilità, qualificando l’atto come meramente confermativo. La ricorrente ha dedotto, da un lato, l’illegittimità costituzionale e il contrasto con il diritto dell’Unione europea della l.r. n. 20/2024, sostenendo la violazione del riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni e del principio di massima diffusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili; dall’altro, vizi propri dell’atto del 6 agosto 2025, consistenti in difetto di istruttoria e di motivazione, per avere l’Amministrazione applicato meccanicamente la legge regionale senza esaminare nel merito il progetto e senza ponderare gli interessi coinvolti. La Regione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, trattandosi di impugnazione di un atto meramente confermativo di un precedente provvedimento non impugnato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l’atto del 6 agosto 2025 fosse meramente confermativo della precedente dichiarazione di improcedibilità del 20 febbraio 2025: l’Amministrazione si era limitata a ribadire la decisione già assunta, richiamandola integralmente, senza svolgere una nuova istruttoria o una nuova valutazione degli interessi e dei fatti. Poiché il primo provvedimento era divenuto inoppugnabile, le censure di illegittimità costituzionale e di contrasto con il diritto dell’Unione europea avrebbero dovuto essere proposte contro tale atto originario e non potevano essere riproposte attraverso l’impugnazione dell’atto confermativo. Quanto ai vizi propri del secondo atto, la società non aveva contestato specificamente l’identità contenutistica tra i due progetti, limitandosi ad affermare l’obbligo della Regione di concludere il procedimento con una decisione di merito. In assenza di sopravvenienze normative o fattuali rilevanti, l’Amministrazione poteva legittimamente reiterare la precedente valutazione di improcedibilità senza rinnovare l’istruttoria. Il TAR ha compensato le spese di lite in ragione della peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. 152/2006

    La disposizione è richiamata quale base normativa dell’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA presentata dalla società.

  • l.r. Sardegna n. 20/2024

    La legge regionale, in particolare l’Allegato B, è stata applicata dalla Regione per qualificare il progetto come ricadente in aree non idonee e dichiarare improcedibile l’istanza; il TAR non ha esaminato nel merito le relative questioni di costituzionalità e compatibilità europea, ritenendole tardivamente dedotte contro un atto non originario.

  • art. 73 c.p.a.

    La disposizione è richiamata in relazione al deposito di documenti e memorie in vista dell’udienza pubblica.

Massime di principio

  • L’atto meramente confermativo ricorre quando l’Amministrazione si limita a ribadire un precedente provvedimento, senza nuova istruttoria, nuova valutazione dei fatti o ponderazione degli interessi, mediante un richiamo sostanzialmente integrale alla decisione originaria.
  • L’atto meramente confermativo, privo di un autonomo contenuto provvedimentale, non riapre il termine per impugnare il precedente atto e la sua impugnazione è inammissibile per carenza di interesse quando il provvedimento originario sia divenuto inoppugnabile.
  • Le censure di illegittimità costituzionale o di contrasto con il diritto dell’Unione europea che riguardano la disciplina applicata dall’Amministrazione devono essere dedotte tempestivamente contro il provvedimento originario; non possono essere riproposte attraverso l’impugnazione di un successivo atto meramente confermativo.
  • In assenza di sopravvenienze normative o fattuali e qualora il nuovo progetto sia identico a quello già esaminato, l’Amministrazione può reiterare la precedente dichiarazione di improcedibilità senza svolgere una nuova istruttoria.
  • Chi impugna un atto qualificato come meramente confermativo deve contestare specificamente l’identità tra il procedimento o progetto già definito e quello successivamente riproposto; la mera affermazione dell’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi nel merito non è sufficiente a dimostrare l’autonoma lesività del secondo atto.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàImpianti da fonti rinnovabili
RamiAmbienteEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiDecadenza e tardivitàDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.