Sentenza n. 217/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento: - dell'ordinanza del Ministero intimato del 6 maggio 2022, prot. m_pi AOOGABMI Registro Decreti R 0000112.06-05-2022, recante “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” nella parte in cui [art. 7, comma 4, lettera e)], con riferimento agli insegnanti abilitati o specializzati all'estero con titolo ancora non riconosciuto, ha disposto che il loro inserimento in GPS non avrebbe loro consentito la stipula del contratto; - di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con il predetto provvedimento, con particolare riferimento – nella parte e per quanto di interesse – al parere reso dal CSPI nella seduta plenaria n. 84 del 22 aprile 2022 e agli ulteriori pareri e note rese degli organismi ministeriali e consultivi preposti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza ministeriale sulle procedure di aggiornamento delle GPS e di conferimento delle supplenze, nella parte in cui consente l'inserimento con riserva dei docenti con titolo estero non ancora riconosciuto ma esclude la stipula di contratti di supplenza
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza ministeriale n. 112/2022 e gli atti connessi, contestando la previsione secondo cui gli insegnanti abilitati o specializzati all'estero, in attesa del riconoscimento del titolo, potevano essere inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze con riserva, ma non potevano sottoscrivere contratti di supplenza. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge n. 124/1999, nonché irragionevolezza e incoerenza della disciplina, sostenendo che essa avrebbe innovato illegittimamente la disciplina previgente e vanificato la funzione dell'inserimento con riserva. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione della direttiva 2005/36/CE e della disciplina nazionale di recepimento in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali e accesso alla professione. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione dei principi sull'inserimento con riserva. In udienza il Collegio ha rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità per mancata impugnazione degli atti applicativi direttamente lesivi, ossia delle singole GPS pubblicate in attuazione dell'ordinanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare nel merito le censure dedotte. Il ricorrente aveva impugnato l'atto generale ministeriale che disciplinava l'aggiornamento delle graduatorie, ma non aveva impugnato le singole graduatorie provinciali pubblicate successivamente, mediante le quali la disciplina era stata concretamente applicata e si sarebbe prodotta la lesione della sua posizione giuridica. Il giudice ha applicato il principio secondo cui gli atti generali devono essere impugnati congiuntamente ai provvedimenti attuativi che rendono concreta e attuale la lesione, entro il termine decadenziale previsto per l'impugnazione di questi ultimi. Le spese sono state compensate, considerato il rilievo officioso del profilo di inammissibilità e l'assenza di difese scritte dell'amministrazione.
Norme richiamate
art. 4, commi 6-bis e 6-ter, l. 124/1999
Norme richiamate dal ricorrente quale base legislativa delle procedure di conferimento delle supplenze e della disciplina delle graduatorie.
art. 3, par. 1, lett. c), direttiva 2005/36/CE
Norma europea richiamata dal ricorrente in relazione al riconoscimento delle qualifiche professionali tra gli Stati membri e all'accesso alla professione.
d.lgs. 206/2007
Disciplina nazionale di recepimento della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali, richiamata dal ricorrente e considerata anche nella fase cautelare.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Norma processuale richiamata in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Gli atti generali che disciplinano una procedura non sono, di regola, direttamente lesivi quando la lesione della posizione del destinatario si concretizza soltanto mediante successivi atti applicativi.
- Chi intende contestare una disciplina generale deve impugnare congiuntamente anche il provvedimento applicativo che rende concreta e attuale la lesione della propria posizione giuridica, rispettando il termine decadenziale decorrente dall'atto applicativo.
- La mancata impugnazione degli atti applicativi direttamente lesivi comporta l'inammissibilità del ricorso proposto contro il solo atto generale, impedendo l'esame nel merito delle censure rivolte alla disciplina astratta.
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