Cassazione Civile, Ordinanza n. 13816/2024 del 17/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia trae origine dalla domanda di alcuni soggetti, già dipendenti del settore elettrico, volta ad accertare la nullità o inefficacia della disdetta con cui la società del gruppo elettrico aveva inciso su un beneficio tariffario loro spettante e a ottenere la conservazione della riduzione dell'80% della tariffa di vendita dell'energia elettrica prevista dall'art. 33 del ccl per i dipendenti elettrici. La corte d'appello aveva respinto la domanda, e la Corte di cassazione aveva già rigettato il ricorso proposto contro tale decisione. Con il successivo ricorso per revocazione della sentenza di cassazione, i ricorrenti deducevano un errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte di legittimità non avrebbe considerato il fatto storico della soppressione dello sconto tariffario già dal ccnl del 1996 e, quindi, avrebbe omesso di valutare il recesso secondo i criteri di correttezza e buona fede.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la doglianza non integrasse un errore di fatto revocatorio, ma si risolvesse in una critica alla valutazione giuridica e logico-argomentativa compiuta nella precedente sentenza di cassazione. In particolare, la Corte ha osservato che nella sentenza impugnata per revocazione il terzo motivo era stato esaminato espressamente, con rilievo che mancava l'indicazione di un fatto storico decisivo e che, comunque, le censure risultavano per lo più dirette contro la motivazione del giudice di merito. Poiché l'art. 391-bis c.p.c. e l'art. 395, n. 4, c.p.c. non consentono di rimettere in discussione errori di diritto o di giudizio, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione non consente di denunciare errori di diritto o di giudizio, ma solo i limitati errori revocatori nei casi previsti dalla legge
art. 395, n. 4, c.p.c.
l'errore revocatorio è configurabile solo come errore di fatto, cioè come falsa percezione dell'esistenza o inesistenza di un fatto storico, e non come errata valutazione di fatti, documenti o norme
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 33 del ccl per i dipendenti elettrici
richiamato solo come base del beneficio tariffario rivendicato dai ricorrenti
Massime di principio
- La revocazione della sentenza di cassazione è esperibile solo per un vero errore di fatto percettivo, consistente nella mancata o inesatta supposizione dell'esistenza di un fatto storico decisivo, non per contestare l'apprezzamento giuridico o la valutazione delle censure compiuta dalla Corte.
- Non integra errore revocatorio la deduzione secondo cui la Corte di cassazione avrebbe male interpretato o male valutato i motivi di ricorso, poiché una simile doglianza investe un errore di giudizio e non un errore di fatto.
- È inammissibile la revocazione quando la parte, sotto la veste dell'errore di fatto, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione della correttezza della precedente decisione di legittimità.
- Ai fini dell'errore revocatorio è necessario indicare un fatto storico decisivo, non essendo sufficiente lamentare l'omessa considerazione di argomenti, documenti o profili di diritto che implicano un apprezzamento logico-giuridico.
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