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Sentenza

Sentenza del 20/09/2016 n. 409 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

Imposta registro - Scioglimento comunione ereditaria disposta con sentenza completamente riformata in appello - Non debenza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha impugnato l'avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva richiesto complessivamente 24.767,22 euro di imposta di registro, calcolata sia sulle attribuzioni patrimoniali disposte dalla sentenza di primo grado sia sullo scioglimento della comunione ereditaria. In appello ha dedotto, in via principale, che la sentenza del Tribunale di Orvieto era stata integralmente riformata dalla Corte d'Appello di Perugia, che aveva rigettato la domanda di divisione ereditaria, dichiarato che tra le parti non era mai sorta una comunione ereditaria e revocato la condanna al pagamento delle somme. Pertanto, la sentenza originaria non avrebbe prodotto effetti giuridici definitivi né alcun trasferimento di ricchezza idoneo a fondare l'imposizione.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello della contribuente e ha annullato, in sostanza, la pretesa tributaria. Ha ritenuto che l'imposta di registro, quale imposta d'atto, debba essere commisurata agli effetti giuridici concretamente prodotti dall'atto. Poiché la sentenza di primo grado era stata integralmente riformata e non aveva prodotto effetti patrimoniali definitivi, era venuto meno il presupposto impositivo. La Commissione ha inoltre ritenuto che l'art. 37 del d.P.R. 131/1986, relativo al rimborso dell'imposta già riscossa dopo la riforma della sentenza, non fosse applicabile a una situazione in cui l'imposta non era ancora stata riscossa. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    L'imposta è applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati per la registrazione, anche se non vi corrisponde il titolo e la forma apparente.

    La tassazione deve basarsi sugli effetti giuridici effettivamente riconducibili all'atto, non sulla sua sola esistenza materiale o sulla qualificazione formale. Se l'atto giudiziale viene integralmente riformato e non produce effetti patrimoniali, può venire meno il presupposto dell'imposta di registro.

  • Art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La norma disciplina principalmente la riscossione dell'imposta relativa alle sentenze e il rimborso o conguaglio conseguente alla riforma della decisione, quando l'imposta sia già stata riscossa. Secondo la sentenza, tale disciplina non impedisce di contestare direttamente la debenza dell'imposta non ancora riscossa quando la sentenza sia stata integralmente riformata.

  • Art. 41 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    È stato richiamato dall'Agenzia delle Entrate quale base normativa per la liquidazione dell'imposta principale di registro sulla sentenza.

  • Art. 8, lettera b), Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131/1986

    È stato utilizzato dall'Agenzia delle Entrate per applicare l'aliquota del 3% alle somme attribuite dalla sentenza di primo grado.

  • Art. 3, Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131/1986

    È stato richiamato per la tassazione dell'eventuale natura dichiarativa dello scioglimento della comunione ereditaria, con applicazione dell'aliquota dell'1% sul valore della massa.

  • Artt. 28 e 43 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346

    La contribuente li ha richiamati sostenendo che gli effetti patrimoniali derivanti dalla successione e dalla reintegrazione della quota ereditaria trovassero la propria fonte nella legge successoria e dovessero essere assoggettati alla disciplina dell'imposta di successione, non a una nuova imposizione proporzionale di registro.

  • Cass. civ. n. 15768/2005

    È richiamata a sostegno del principio secondo cui l'imposta di registro è un'imposta d'atto e deve essere applicata considerando la natura intrinseca e gli effetti giuridici dell'atto.

Massime di principio

  • Quando una sentenza soggetta a imposta di registro viene integralmente riformata in appello e perde ogni efficacia patrimoniale o traslativa, può venir meno il presupposto impositivo, perché la tassazione deve riflettere gli effetti giuridici effettivamente prodotti.
  • Occorre distinguere tra imposta già riscossa e imposta ancora non riscossa: l'art. 37 del d.P.R. 131/1986 riguarda principalmente il rimborso o il conguaglio successivo alla riforma di una sentenza già tassata, mentre una pretesa non ancora riscossa può essere contestata sostenendo direttamente l'assenza del presupposto impositivo.
  • La mera pronuncia di primo grado non è necessariamente sufficiente a giustificare un'imposta proporzionale definitiva se gli effetti economici da essa disposti sono successivamente eliminati da una decisione d'appello integralmente riformatrice.
  • La valutazione deve concentrarsi sugli effetti giuridici della decisione al momento in cui viene richiesta la registrazione e sull'eventuale esistenza di una pronuncia d'appello che abbia eliminato tali effetti; è quindi importante documentare il contenuto della riforma e lo stato del giudizio.
  • La soluzione è distinta dai casi in cui la sentenza d'appello modifichi solo parzialmente la decisione di primo grado: in tali ipotesi possono permanere effetti giuridici tassabili e può rendersi necessario un conguaglio o un rimborso proporzionale.
  • La decisione riguarda una specifica fattispecie e non esclude automaticamente ogni tassazione della sentenza riformata: occorre verificare la natura dell'atto, gli effetti concretamente prodotti, l'eventuale riscossione già avvenuta e il passaggio in giudicato della decisione d'appello.

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