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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40343/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'unico motivo prospettato era meramente reiterativo rispetto alle doglianze già esaminate e rigettate in appello, e che si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito non consentita nel giudizio di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 15/11/2024. Dal testo emerge un solo motivo, diretto a contestare la responsabilità dell'imputato; tuttavia la doglianza era sostanzialmente reiterativa di questioni già dedotte in appello e lì espressamente disattese, in particolare quanto all'attendibilità del testimone Grandinetti, ritenuta dalla corte territoriale confermata dalla linearità ed esaustività delle sue dichiarazioni e dalla documentazione acquisita. La censura veniva inoltre qualificata come proposta di una lettura alternativa del merito, non consentita in sede di legittimità, e come genericamente formulata per mancato confronto con la motivazione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduca censure già dedotte in appello e già specificamente disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una mera rilettura alternativa del compendio probatorio o una diversa valutazione dell'attendibilità dei testimoni, trattandosi di apprezzamenti riservati al giudice di merito.
  • La doglianza deve essere specifica e argomentata in rapporto alla motivazione impugnata; la sua genericità, specie se priva di confronto critico con le ragioni della decisione, ne determina l'inammissibilità.
  • La conferma dell'attendibilità di un testimone, fondata sulla linearità, esaustività delle dichiarazioni e sul riscontro documentale, costituisce apprezzamento di merito non censurabile in cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità o assenza di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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