Cassazione Penale, Ordinanza n. 40343/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'unico motivo prospettato era meramente reiterativo rispetto alle doglianze già esaminate e rigettate in appello, e che si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito non consentita nel giudizio di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 15/11/2024. Dal testo emerge un solo motivo, diretto a contestare la responsabilità dell'imputato; tuttavia la doglianza era sostanzialmente reiterativa di questioni già dedotte in appello e lì espressamente disattese, in particolare quanto all'attendibilità del testimone Grandinetti, ritenuta dalla corte territoriale confermata dalla linearità ed esaustività delle sue dichiarazioni e dalla documentazione acquisita. La censura veniva inoltre qualificata come proposta di una lettura alternativa del merito, non consentita in sede di legittimità, e come genericamente formulata per mancato confronto con la motivazione impugnata.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduca censure già dedotte in appello e già specificamente disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una mera rilettura alternativa del compendio probatorio o una diversa valutazione dell'attendibilità dei testimoni, trattandosi di apprezzamenti riservati al giudice di merito.
- La doglianza deve essere specifica e argomentata in rapporto alla motivazione impugnata; la sua genericità, specie se priva di confronto critico con le ragioni della decisione, ne determina l'inammissibilità.
- La conferma dell'attendibilità di un testimone, fondata sulla linearità, esaustività delle dichiarazioni e sul riscontro documentale, costituisce apprezzamento di merito non censurabile in cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità o assenza di motivazione.
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