Sentenza n. 345/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 761/2025, depositata il 14.02.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 761/2025, relativa al pagamento dell’indennità sostitutiva di 80 giorni di ferie non godute e degli interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 761/2025, passata in giudicato e ritualmente notificata, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute per 80 giorni, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, e il Ministero era stato condannato al pagamento. Deduce la mancata esecuzione del giudicato, poiché, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, l’amministrazione non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. Il giudizio di ottemperanza non comprendeva le spese di lite della sentenza del giudice ordinario, distratte in favore del difensore, non essendo stata proposta domanda di ottemperanza relativamente a tali somme.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e accertato l’inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano. Ha rilevato che il titolo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento. La documentazione prodotta e le dichiarazioni della ricorrente dimostravano l’assenza di pagamenti, mentre il Ministero, pur costituito, non aveva contestato l’esistenza né l’ammontare del credito e non aveva fornito indicazioni sull’esecuzione. Il TAR ha ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivare entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura della ricorrente. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento
Il pagamento delle somme dovute in base a un titolo esecutivo nei confronti della pubblica amministrazione può essere preteso in sede di ottemperanza dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
Massime di principio
- Quando una sentenza di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione è passata in giudicato, è stata ritualmente notificata ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, la mancata esecuzione del pagamento consente al creditore di proporre ricorso per ottemperanza.
- In presenza di documentazione attestante il mancato pagamento e di mancata contestazione, da parte dell’amministrazione costituita, dell’esistenza e dell’ammontare del credito, il giudice dell’ottemperanza può accertare l’inadempimento senza ulteriori approfondimenti sull’an e sul quantum debeatur.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per l’integrale esecuzione del giudicato e nominare già nella sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, indicando termini, modalità e facoltà di delega.
- L’azione di ottemperanza opera nei limiti delle obbligazioni comprese nella domanda: le somme oggetto di una distinta statuizione sulle spese, distratte in favore del difensore, restano estranee al giudizio se non sono state specificamente azionate.
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