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Sentenza

Sentenza n. 1322/2026 - Napoli, Sezione 4

Per l'annullamento previa sospensione del PEI consegnato il 27.10.2025 nella parte in cui dispone, senza alcuna ragionevole motivazione, un numero di ore di sostegno pari a 18 a fronte di una frequenza scolastica di 27 in palese violazione della patologia risultante dalle certificazioni mediche; del verbale del GLO consegnato nella medesima data nella parte in cui omette di indicare la proposta delle ore di sostegno da assegnare al minore in base alla propria patologia; nonché di tutti gli atti connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti, di estremi sconosciuti attraverso i quali l'Amministrazione ha autorizzato le modalità di gestione delle assegnazioni delle ore e insegnanti di sostegno, e pertanto anche dei provvedimenti autorizzatori delle assegnazioni disposti dall'ufficio scolastico regionale; previa declaratoria del diritto della minore ad usufruire di un insegnante di sostegno titolato e specializzato per l'intero orario di frequenza scolastica in grado di poter realizzare l'inclusione scolastica necessaria per un adeguato apprendimento, nonché per la declaratoria dell'obbligo in capo alle amministrazioni intimate di assegnare un insegnante di sostegno titolato e specializzato in grado di poter realizzare l'inclusione scolastica necessaria per un adeguato apprendimento.

Giustizia amministrativa202505965

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: PEI per l'anno scolastico 2025/2026 e verbale del GLO, nella parte in cui assegnano 18 ore di sostegno a fronte di 27 ore di frequenza scolastica

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitori dell'alunna)

Prevale il privato

La controversia

La minore è riconosciuta in situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 ed è affetta da una patologia con ritardo dello sviluppo neuromotorio e ritardo globale cognitivo-prestazionale. I genitori hanno impugnato il PEI e il verbale del GLO deducendo che l'assegnazione di sole 18 ore di sostegno, rispetto alle 27 ore di frequenza scolastica, era stata disposta senza una motivazione ragionevole e senza considerare la gravità della patologia, le certificazioni mediche, la diagnosi funzionale e l'effettivo fabbisogno individuale della minore. È stata inoltre contestata l'omessa indicazione, nel verbale del GLO, della proposta relativa alle ore di sostegno. I ricorrenti hanno dedotto eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, sostenendo il diritto della minore a un insegnante di sostegno titolato e specializzato per l'intero orario scolastico. L'amministrazione avrebbe fondato la determinazione su un criterio generale e astratto collegato alla tipologia di scuola e alle esigenze organizzative e di contenimento della spesa, anziché su una valutazione individualizzata e sull'osservazione diacronica dell'alunna.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, nonostante la gravità della disabilità, l'amministrazione non avesse valutato l'effettivo fabbisogno della minore e non avesse esternato un adeguato percorso istruttorio e motivazionale riferito alla sua specifica situazione. La motivazione è stata giudicata stereotipata e fondata su un criterio astratto, non calibrato sulle esigenze individuali dell'alunna; le esigenze organizzative e di contenimento della spesa non possono giustificare la riduzione del sostegno necessario all'effettività del diritto all'istruzione e all'inclusione. Il PEI è stato individuato quale atto collegiale dell'organo specializzato deputato alla determinazione del fabbisogno di sostegno, ma il suo contenuto è stato ritenuto illegittimo e il medesimo istituto è stato onerato di riadottarlo conformandosi ai principi indicati. Nel riesercizio della funzione, l'amministrazione deve considerare le certificazioni mediche, la diagnosi funzionale, il precedente PEI che prevedeva 27 ore, l'assenza di miglioramenti della situazione soggettiva e l'osservazione diacronica della minore. Il TAR ha annullato il PEI e il verbale del GLO e ha imposto all'amministrazione di procedere entro sette giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, assegnando alla minore 27 ore di sostegno scolastico. Le amministrazioni scolastiche sono state condannate in solido alle spese di lite, liquidate in euro 1.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104

    handicap in condizione di gravità

    La condizione di gravità della disabilità costituisce un elemento centrale nella determinazione individualizzata del fabbisogno di sostegno scolastico.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti, quando la causa è matura per la decisione.

  • art. 29 c.p.a.

    È stato posto a fondamento dell'azione di annullamento dei provvedimenti impugnati.

  • art. 2 Cost.

    È richiamato per evidenziare che la scuola costituisce anche uno spazio essenziale per lo sviluppo della personalità del minore.

  • art. 93 c.p.c.

    È richiamato per l'attribuzione delle spese al difensore dichiaratosi antistatario.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alle altre disposizioni in materia di protezione dei dati, per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati relativi alla salute.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute contenuti nel provvedimento.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Prevede la tutela dell'identità delle persone e l'oscuramento dei dati personali nella diffusione dei provvedimenti giudiziari.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato in materia di trattamento dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Nella determinazione delle ore di sostegno per un alunno in situazione di disabilità grave, l'amministrazione scolastica deve valutare il fabbisogno effettivo e individuale sulla base della patologia, delle certificazioni mediche, della diagnosi funzionale e dell'osservazione concreta e diacronica dell'alunno; non è sufficiente il ricorso a criteri generali collegati alla tipologia di scuola o a esigenze organizzative e di contenimento della spesa.
  • Un PEI che assegni un numero di ore di sostegno inferiore all'orario di frequenza deve contenere una motivazione congruente e un'istruttoria specificamente riferita alla condizione dell'alunno; in mancanza, il provvedimento è viziato da eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria.
  • Nelle situazioni di disabilità grave, il sostegno scolastico deve essere garantito nella misura necessaria a rendere effettivi il diritto all'istruzione e l'inclusione scolastica e può estendersi all'intero tempo-scuola, senza che esigenze organizzative o di contenimento della spesa possano prevalere automaticamente sul fabbisogno individuale.
  • Il PEI è l'atto collegiale dell'organo specializzato deputato a determinare il fabbisogno di insegnamento di sostegno; qualora sia annullato, l'amministrazione deve riadottarlo conformandosi all'effetto conformativo della sentenza e considerando tutti gli elementi istruttori disponibili, compresi il precedente PEI, le certificazioni sanitarie e l'assenza di miglioramenti della condizione dell'alunno.
  • Quando il fabbisogno individuale documentato e la frequenza scolastica coincidono, l'amministrazione può essere tenuta, in esecuzione dell'effetto conformativo della sentenza, ad assegnare un numero di ore di sostegno pari all'intero orario di frequenza.

Come è indicizzato

MaterieScuolaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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