Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44250/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente censurava la sentenza di appello per vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, c.p.p.) in relazione alla misura della sanzione inflitta, chiedendo una riduzione nonostante fosse intervenuto un concordato tra le parti in sede di appello ai sensi degli articoli introdotti dalla legge n. 103/2017. Il ricorso contestava l'entità della pena decisa in seguito all'accordo sull'accoglimento di motivi di appello e sulla stessa pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere stato proposto fuori dei casi previsti dalla legge, ritenendo che la rinuncia ai motivi di appello e l'accordo sul quantum della sanzione in appello abbiano determinato una preclusione processuale che impedisce al giudice di legittimità di sindacare l'entità della pena concordata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e

    La norma sulla motivazione impugnata è stata richiamata dalla difesa, ma la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per effetto della rinuncia operata con il concordato in appello, essendo precluso al giudice di legittimità sindacare questioni non devolute.

  • codice di procedura penale, art. 599-bis, comma 1

    Introdotto dalla legge n. 103/2017, disciplina la possibilità che la Corte d'appello provveda in camera di consiglio quando le parti richiedono l'accoglimento concordato di motivi d'appello; la Corte ha interpretato questa previsione come fonte dell'effetto preclusivo derivante dall'accordo sulla pena.

  • codice di procedura penale, art. 602, comma 1-bis

    Prevede che, quando l'accoglimento dei motivi comporti nuova determinazione della pena, le parti indichino la pena concordata; la Corte ha ritenuto che tale disciplina conferisca alle parti un potere dispositivo che limita la cognizione del giudice anche in sede di legittimità.

  • codice di procedura penale, art. 589

    Richiamato quale riferimento alle forme previste per la richiesta di concordato; la Corte ha considerato la rinuncia ai motivi effettuata nelle forme previste come efficace a produrre la preclusione.

  • legge n. 103 del 23/06/2017

    Fonte normativa delle modifiche che hanno reintrodotto il concordato in appello; la Corte l'ha applicata per sostenere l'effetto preclusivo dell'accordo sulla successiva possibilità di impugnazione in Cassazione.

  • decreto legge n. 92 del 2008 (abrogazione di precedente disciplina)

    Richiamato a confronto storico: la Corte ha rintracciato nella giurisprudenza formatasi con la disciplina precedente il principio secondo cui la rinuncia ai motivi e il concordato limitano la cognizione del giudice di appello e del giudice di legittimità.

Massime di principio

  • Se in appello le parti concordano sull'accoglimento di motivi e sulla misura della pena e l'imputato rinuncia agli altri motivi, queste rinunce producono effetto preclusivo: la questione rinunciata non è sindacabile in Cassazione.
  • Per preservare la possibilità di impugnare in Cassazione la determinazione della pena, il difensore non dovrebbe accettare un concordato che comporti espressa rinuncia a motivi di impugnazione pertinenti all'entità della sanzione.
  • La Corte di legittimità mantiene cognizione solo sui profili non devoluti e su quelli non oggetto dell'accordo; eventuali vizi relativi alla legalità 'di ordine pubblico' della pena possono essere valutabili solo nei limiti in cui non siano stati oggetto di validamente espressa rinuncia.
  • Chi propone ricorso in Cassazione non ammissibile per effetto di un concordato in appello rischia di essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie come la somma alla Cassa delle ammende quando sussista colpa nella determinazione del motivo inammissibile.
  • Prima di concordare in appello è opportuno valutare in modo strategico quali profili si intendono definitivamente chiudere e quali invece preservare per eventuali successivi rimedi, documentando le rinunce nelle forme previste dalla legge.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.