Sentenza del 12/05/2016 n. 2850 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Cartella di pagamento - Rilascio di estratto di ruolo - Vizio di notifica - Limiti all'impugnazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la cartella sostenendo di averne avuto conoscenza soltanto attraverso il rilascio dell’estratto di ruolo e deducendo, in particolare, un vizio di notifica. La questione riguardava quindi l’ammissibilità dell’impugnazione della cartella conosciuta tramite estratto di ruolo e i limiti entro i quali tale strumento consente di rimettere in discussione la pretesa tributaria.
La decisione
L’impugnazione della cartella conosciuta tramite estratto di ruolo è astrattamente ammissibile. Tuttavia, nel caso esaminato, è stato accertato che la cartella era stata ritualmente notificata a suo tempo. Di conseguenza, il contribuente avrebbe dovuto impugnarla entro i termini di legge; la mancata impugnazione ha reso definitive e precluse le contestazioni che avrebbero dovuto essere sollevate tempestivamente. L’estratto di ruolo non può quindi essere utilizzato per riaprire questioni ormai definite.
Norme richiamate
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
La cartella di pagamento è un atto impugnabile nel processo tributario. L’impugnazione deve essere proposta nei termini decorrenti dalla regolare notificazione dell’atto; se la notifica è valida e il termine decorre inutilmente, le contestazioni diventano precluse.
Cassazione, n. 19704/2015
L’impugnazione della cartella conosciuta tramite estratto di ruolo è ammissibile, ma non consente di contestare indefinitamente una cartella già ritualmente notificata e non impugnata nei termini.
Massime di principio
- L’estratto di ruolo può consentire al contribuente di venire a conoscenza di una cartella e, in determinate condizioni, di impugnarla.
- Prima di esaminare i vizi della cartella, occorre verificare se la sua notifica originaria sia stata valida e documentata.
- Se la cartella è stata regolarmente notificata, il termine per impugnarla decorre da quella notifica e non dalla successiva richiesta dell’estratto di ruolo.
- La mancata impugnazione tempestiva rende normalmente definitive le contestazioni che avrebbero dovuto essere proposte contro la cartella.
- L’estratto di ruolo non costituisce uno strumento per riaprire termini scaduti o per rimettere in discussione una pretesa tributaria già consolidata.
- Qualora invece la notifica originaria sia inesistente o invalida, l’impugnazione può essere utilizzata per contestare la validità della cartella e della relativa pretesa, nel rispetto delle regole processuali applicabili.
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