Cassazione Penale, Sentenza n. 24892/2022 del 28/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna (confermata in appello) per il reato di associazione per delinquere e per un furto pluriaggravato. Il ricorrente denunciava violazione di legge sostenendo che mancassero gli elementi costitutivi dell'associazione: si sarebbe trattato di un mero concorso di persone in più delitti contro il patrimonio, senza "pactum sceleris" stabile. Si richiamava la scarsa operatività temporale del gruppo, la cessazione delle azioni delittuose dopo gli arresti del 3/3/2018, la variabilità dei soggetti che compivano i reati e la durata dei reati fine, come indici di assenza di stabilità e di organizzazione associativa.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia personale presentata dall'imputato. È stato accertato che la dichiarazione di rinuncia è stata resa in forma affidabile (compilata e attestata dal personale della casa circondariale e trasmessa dal Direttore reggente) e che tale rinuncia assorbe le facoltà del difensore. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 500 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione alla parte civile delle spese di rappresentanza e difesa, quantificate in euro 3.000,00, oltre accessori di legge. Per quanto di merito (sulla qualificazione della fattispecie associativa) non si è pronunciato il giudice della legittimità in quanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia.
Norme richiamate
Sentenza Sez. 1, n. 949
8/11/2011 (Piacente), Rv. 251668
Principio secondo il quale la dichiarazione di rinuncia dell'imputato resa in carcere, se identificato e attestata dal personale penitenziario e correttamente trasmessa, è idonea a determinare l'inammissibilità del ricorso.
Sentenza Sez. 2, n. 13520
28/2/2018 (Karezy), Rv. 272472
Principio che la rinuncia personale dell'imputato assorbe le facoltà del difensore in ordine al gravame, rendendo inoperanti i successivi atti difensivi contrari.
Sentenza Sez. 6, n. 1456
Ulteriore consolidamento del principio che l'atto di rinuncia dell'imputato, se valido, vincola e prevale sulla volontà difensiva.
Art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente, a seguito di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali; applicata qui per determinare l'onere a carico del ricorrente.
Corte Costituzionale n. 186
Richiamata in relazione alla possibile sussistenza di profili di colpa nella proposizione del gravame ed all'opportunità di applicare sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La rinuncia personale dell'imputato al ricorso, se resa in forma affidabile e autenticata dal personale della casa circondariale e trasmessa dal Direttore, determina l'inammissibilità del ricorso anche se proposta dal difensore; ogni impugnazione sulle questioni di merito resta quindi inestensibile per mancata valutazione di merito.
- La dichiarazione di rinuncia resa dal detenuto assorbe le facoltà del difensore: il difensore non può continuare l'impugnazione contro la volontà espressa dall'imputato.
- In caso di rinuncia valida, il ricorrente può essere condannato a rifondere le spese processuali, a versare somme alla Cassa delle ammende e a rimborsare le spese sostenute dalla parte civile; è dunque importante valutare con il cliente l'opportunità della rinuncia.
- Se si vuole contestare la qualificazione giuridica di associazione per delinquere, è strategico documentare elementi quali mancanza di stabilità nel tempo, assenza di un programma criminoso condiviso, varietà dei soggetti autori dei singoli reati e cessazione dell'attività dopo arresti; tuttavia tali profili non saranno esaminati se il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni procedurali.
- Per garantire la validità di una eventuale rinuncia resa in carcere, è necessario che il detenuto sia identificato, che la dichiarazione sia redatta in forma attestata e che siano seguite le procedure di trasmissione previste: difetto di tali requisiti può renderla invalida.
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