Sentenza n. 59/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.322 del 14 novembre 2024 del Tribunale di Vasto, con richiesta di nomina di un commissario ad acta, in caso di persistente inadempimento del Soggetto pubblico, di condanna del medesimo alle penalità di mora.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vasto che aveva condannato il Ministero all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 322 del 14 novembre 2024 del Tribunale di Vasto, notificata in forma esecutiva e divenuta definitiva. La sentenza aveva condannato il Ministero al pagamento, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, della somma di 2.000 euro, oltre interessi o rivalutazione, per gli anni di servizio prestati in forza di contratti a tempo determinato. A fronte dell'inerzia dell'Amministrazione, nonostante il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato, la fissazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e la condanna dell'Amministrazione alle penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha accertato la mancata ottemperanza al giudicato e ha accolto il ricorso. Ha ordinato al Ministero di corrispondere al ricorrente 2.000 euro, da utilizzare per le finalità dell'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, dalla data di insorgenza del diritto fino all'effettivo soddisfo. Il pagamento deve avvenire entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Prefetto pro tempore di Chieti, con facoltà di delega a un funzionario, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del primo. Le spettanze del commissario saranno liquidate con separato decreto e poste a carico dell'Amministrazione. La domanda di penalità di mora è stata respinta, poiché il giudice ha ritenuto insussistenti i relativi presupposti in considerazione dell'importo contenuto da corrispondere e del fatto che erano comunque dovuti interessi o rivalutazione. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per la verifica di possibili ipotesi di danno erariale.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
Fondamento dell'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di fissare, su richiesta di parte, una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la relativa domanda è stata respinta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997
Richiamato in relazione al decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima della proposizione dell'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Individua le finalità di aggiornamento e formazione dei docenti cui deve essere destinata la somma assegnata mediante la carta elettronica.
art. 22, comma 36, legge n. 724/1994
Richiamato quale fondamento per il riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla data di insorgenza del diritto fino all'effettivo soddisfo.
Massime di principio
- La mancata esecuzione, da parte di un'amministrazione, di un giudicato recante una condanna pecuniaria consente al creditore di proporre l'azione di ottemperanza e impone al giudice di ordinare all'amministrazione l'adempimento entro un termine determinato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione per eseguire il giudicato e fissando un ulteriore termine per l'adempimento commissariale.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere disposta automaticamente per il solo ritardo nell'esecuzione del giudicato; la sua applicazione richiede la sussistenza dei relativi presupposti, che possono essere esclusi, in concreto, anche in ragione dell'esiguità dell'importo dovuto e della corresponsione di interessi o rivalutazione.
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