Ordinanza n. 172/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - della Determinazione Dirigenziale prot. n. 24BC.2025/D.00476 del 05.09.2025 avente ad oggetto "Avviso di pubblicazione di istanza di concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione avente ad oggetto "richiesta di concessione demaniale marittima nel Comune di Maratea, Località Porto - FG.32 - p.lle 1364 - 1294 - 74 - 1365 e FG.33 - p.lle 113 - 1366 - 210 e specchio acqueo". Approvazione graduatoria definitiva.",, adottata dalla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità - Ufficio Demanio Marittimo, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione della concessione demaniale marittima nel Comune di Maratea, Località Porto - FG.32 - p.lle 1364 - 1294 - 74 - 1365 e FG.33 - p.lle 113 - 1366 - 210 e specchio acqueo alla società Evolvia Service S.r.l. e, contestualmente, l'esclusione della ricorrente "... per difetto di requisito di partecipazione - codice ATECO attinente all'attività da svolgere sul demanio Marittimo"; - del verbale n. 14 del 04.09.2025 della Commissione istruttoria; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso ancorché sconosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione dirigenziale regionale di approvazione della graduatoria definitiva, aggiudicazione della concessione demaniale marittima alla società controinteressata ed esclusione della ricorrente per difetto del requisito relativo al codice ATECO
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione della Regione Basilicata con cui è stata approvata la graduatoria definitiva relativa all'istanza di concessione demaniale marittima nel Comune di Maratea, è stata aggiudicata la concessione alla società controinteressata ed è stata disposta l'esclusione della ricorrente per difetto del requisito di partecipazione, individuato nel codice ATECO attinente all'attività da svolgere sul demanio marittimo. Sono stati inoltre impugnati il verbale della Commissione istruttoria e gli ulteriori atti presupposti, conseguenti o connessi. Il testo dell'ordinanza non espone il contenuto specifico dei motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudice si è limitato a disporre l'integrazione del contraddittorio.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso né la domanda cautelare. Rilevata la necessità di assicurare la partecipazione al giudizio di tutti i soggetti potenzialmente controinteressati o comunque interessati dagli effetti della decisione, ha disposto, ai sensi degli artt. 28, comma 3, e 51 c.p.a., l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione del ricorso e degli allegati nei confronti di ulteriori imprese partecipanti alla procedura e del Comune di Maratea. È stato assegnato il termine del 15 maggio 2026 per eseguire le notificazioni e quello del 25 maggio 2026 per depositare la prova dell'adempimento. La fissazione dell'udienza pubblica di prosecuzione è stata riservata a un successivo provvedimento presidenziale. Non è stata adottata alcuna decisione sull'annullamento degli atti, sull'aggiudicazione o sull'esclusione della ricorrente.
Norme richiamate
art. 28, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti la cui partecipazione sia necessaria per la definizione del giudizio.
art. 51 c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della disciplina e delle modalità dell'integrazione del contraddittorio.
art. 18 del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione
Richiamato nell'oggetto dell'avviso relativo alla pubblicazione dell'istanza di concessione demaniale marittima; non è oggetto di interpretazione nell'ordinanza.
Massime di principio
- Quando il ricorso incide su una procedura amministrativa con più partecipanti e la decisione può produrre effetti nei confronti di ulteriori concorrenti o dell'ente territoriale interessato, il giudice può disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tali soggetti prima di proseguire la trattazione.
- L'ordinanza che dispone l'integrazione del contraddittorio ha natura interlocutoria e non definisce né la legittimità dell'atto impugnato né la fondatezza della domanda cautelare o di annullamento.
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