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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30256/2021 del 27/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agenzia riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte del contribuente, di una comunicazione di iscrizione ipotecaria emessa per il mancato pagamento di alcune cartelle esattoriali. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione propose appello, ma la Commissione tributaria regionale dichiarò l’impugnazione inammissibile perché l’ente si era costituito in giudizio tramite un avvocato del libero foro. L’Agenzia ricorse per cassazione con due motivi: con il primo dedusse violazione e falsa applicazione delle norme che disciplinano la rappresentanza e difesa in giudizio dell’Agenzia, sostenendo che l’appello era legittimamente patrocinato da un avvocato esterno; con il secondo motivo, formulato in via subordinata, lamentò ulteriori profili che però restarono assorbiti.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, affermando che la CTR non si era uniformata al principio delle Sezioni Unite secondo cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi, nei casi consentiti, di avvocati del libero foro senza necessità di specifiche formalità o di una delibera ad hoc. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è stata dedotta la violazione di legge processuale per l’erronea declaratoria di inammissibilità dell’appello

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale non partecipata

  • art. 1, commi 1 e 8, d.l. n. 193/2016

    norme invocate dalla ricorrente sulla disciplina dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e della sua difesa in giudizio

  • art. 43 r.d. n. 1611/1933

    la Corte richiama la disciplina della difesa erariale e la possibilità di ricorso ad avvocati del libero foro nei casi consentiti e, in casi speciali, previa delibera motivata

  • art. 11 d.lgs. n. 546/1992

    norma invocata in tema di rappresentanza e assistenza nel processo tributario

  • art. 4-novies l. n. 58/2019

    norma richiamata come ius superveniens rilevante per la difesa dell’Agenzia

  • art. 4 e 17 d.lgs. n. 50/2016

    richiamati nel principio delle Sezioni Unite quale riferimento ai criteri di affidamento del patrocinio a legali esterni

  • art. 1, comma 5, d.l. n. 193/2016 conv. in l. n. 225/2016

    richiamato come base per gli atti generali che disciplinano i criteri di scelta del patrocinio esterno

Massime di principio

  • Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi dell’Avvocatura dello Stato nei casi riservati dalla convenzione o di avvocati del libero foro negli altri casi consentiti, senza necessità di formalità ulteriori quando la scelta discende dalla riconduzione della causa alle ipotesi previste.
  • La costituzione dell’Agenzia a mezzo di avvocato del libero foro, quando consentita dalla disciplina applicabile, presuppone implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge e non richiede specifica allegazione o prova nel giudizio di legittimità.
  • Non può essere dichiarata inammissibile l’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione solo perché sottoscritta da un avvocato del libero foro, se l’ordinamento consente tale modalità di patrocinio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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