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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33767/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (attore)

La controversia

La controversia riguarda la rivendica di un appezzamento di terreno sito in Cefalù, inizialmente identificato come particella catastale n. 241 del foglio 8, connessa a una porzione derivante dal frazionamento di una più ampia particella originaria. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda di rivendica proposta dalla parte attrice nei confronti della convenuta, condannandola al rilascio del bene e al pagamento di una somma per occupazione senza titolo; aveva invece rigettato l’analoga domanda proposta contro un altro convenuto relativamente alla particella contigua n. 242. In appello la convenuta aveva dedotto, tra l’altro, la nullità della sentenza per asserita mancata integrazione del contraddittorio, sostenendo che l’azione di rivendica, basata su un acquisto per usucapione, avrebbe richiesto la partecipazione di tutti gli intestatari catastali e dei danti causa; aveva inoltre contestato la prova del possesso ultraventennale in capo all’attore e lamentato l’omessa considerazione dell’indeterminatezza del bene e della mancanza di prova certa dell’inizio del possesso. La Corte d’appello aveva rigettato il gravame, ritenendo corretta la ricostruzione probatoria del primo giudice: il possesso utile ad usucapire era stato desunto da ricevute tributarie risalenti agli anni 1950/1960, da cartelle notificate al padre dell’attore e da testimonianze ritenute coerenti, con successio possessionis ex art. 1146 c.c.; era stata altresì esclusa l’usucapione in favore della convenuta, poiché il suo possesso risultava iniziato solo nel 1998 e quindi non ventennale rispetto alla citazione del 2010. Con il ricorso per cassazione la convenuta ha articolato tre motivi: 1) violazione degli artt. 948 e 1158 c.c. e degli artt. 101, 102 e 113 c.p.c., per mancata chiamata in causa di tutti i soggetti che sarebbero stati titolari o intestatari del bene; 2) omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 2697, 1158 e 948 c.c. e degli artt. 112, 113 e 116 c.p.c., per mancata considerazione dell’indeterminatezza del bene e per insufficienza della prova dell’usucapione in capo all’attore; 3) violazione degli artt. 948, 1158 e 2697 c.c. e degli artt. 113 e 115 c.p.c., perché la prova dell’usucapione e del possesso continuato sarebbe stata mancante e la Corte d’appello avrebbe svolto una indebita rivalutazione del materiale probatorio. La Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nella rivendica legittimato passivo è il soggetto che, al momento della domanda, possiede o detiene il bene rivendicato, mentre i precedenti danti causa non sono litisconsorti necessari; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, in presenza di "doppia conforme", il vizio di omesso esame non è deducibile senza specificare le diverse rationes delle due decisioni di merito, e perché non sussisteva alcuna motivazione apparente o contraddittoria; ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, osservando che esso mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva accolto la rivendica della particella n. 241 in favore della parte attrice, ritenendo corretta la declaratoria di non necessità dell’integrazione del contraddittorio, la valutazione delle prove sull’usucapione in capo all’attore tramite possesso del padre e successione nel possesso, e la reiezione dell’usucapione eccepita dalla convenuta. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 948 c.c.

    nell’azione di rivendica è legittimato passivamente chi possiede o detiene il bene al momento della domanda; la controversia riguarda anche l’accertamento della proprietà in capo all’attore, ma non impone la chiamata di tutti i precedenti danti causa

  • art. 1158 c.c.

    l’acquisto per usucapione è oggetto di prova nel merito mediante possesso ultraventennale, valutato alla luce delle risultanze istruttorie

  • art. 1146 c.c.

    è riconosciuta la successione nel possesso dal padre al figlio ai fini del computo del tempo utile all’usucapione

  • art. 101 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per il contraddittorio, ma ritenuto non violato perché non erano necessari tutti gli intestatari catastali

  • art. 102 c.p.c.

    esclude il litisconsorzio necessario nei confronti dei precedenti danti causa nella rivendica

  • art. 113 c.p.c.

    la censura non può trasformarsi in richiesta di nuova valutazione del merito probatorio

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma la Corte non ravvisa omissioni di pronuncia rilevanti

  • art. 116 c.p.c.

    la valutazione delle prove è rimessa al giudice di merito e non è riesaminabile in cassazione salvo anomalie motivazionali

  • art. 2697 c.c.

    l’onere della prova della proprietà e dell’usucapione resta disciplinato dalle regole ordinarie; non vi è inversione automatica per effetto dell’eccezione di usucapione avversaria

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile in presenza di doppia conforme senza specificare le diverse basi fattuali delle due decisioni; il sindacato sulla motivazione è limitato alle anomalie gravi

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    riconosciuti i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nell’azione di rivendica, il contraddittorio necessario va instaurato nei confronti del soggetto che possiede o detiene il bene al momento della domanda; i precedenti danti causa non sono litisconsorti necessari.
  • La deduzione della proprietà dell’attore a titolo di usucapione non comporta, di per sé, la necessità di convenire in giudizio tutti gli intestatari catastali o tutti i soggetti collegati ai precedenti trasferimenti del bene.
  • La prova dell’usucapione è rimessa al giudice di merito, che può fondarsi su un complesso di elementi indiziari e testimoniali coerenti, valutati in modo globale e plausibile.
  • La successione nel possesso consente di cumulare il possesso del dante causa con quello dell’avente causa ai fini del maturare del termine ventennale di usucapione.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio sotto la veste della violazione di legge; il sindacato della Cassazione riguarda la correttezza giuridica e la tenuta logico-motivazionale nei limiti oggi consentiti.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile in presenza di doppia conforme se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

Come è indicizzato

MateriePossessoProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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