Sentenza n. 210/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento del Responsabile Settore 7° - Edilizia Privata Urbanistica - Ufficio edilizia privata 10/04/2025, n. 32, avente ad oggetto “diniego istanza di revoca di cui alla nota in atti prot. n. 004144 del 17/02/2025, assunta dallo scrivente settore 7° edilizia privata urbanistica come richiesta di revoca e diniego istanza di revoca del 19/02/2025, prot. n. 0004478 del 20/02/2025, dell'ordinanza n. 66 del 18/08/2022 e dell'ordinanza n. 96 del 18/11/2022 di sospensione lottizzazione terreni ai sensi dell'art. 30 del DPR n. 380/01 e ss.mm. e ii. in assenza di specifica autorizzazione”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego comunale dell’istanza di revoca dell’ordinanza di sospensione della lottizzazione di terreni e delle conseguenze acquisitive prospettate dall’amministrazione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale che aveva respinto, perché ritenuta tardiva, l’istanza di revoca dell’ordinanza di sospensione della lottizzazione adottata ai sensi dell’art. 30 d.P.R. 380/2001. Il Comune aveva ritenuto decorso il termine di novanta giorni previsto dall’art. 30, comma 8, d.P.R. 380/2001, computando anche i sessantadue giorni intercorsi tra la notificazione dell’ordinanza e la sospensione cautelare disposta in sede giurisdizionale, e aveva conseguentemente considerato perfezionata l’acquisizione di diritto al patrimonio comunale. La domanda di revoca era stata presentata dopo che, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, gli interessati avevano stipulato e trascritto atti di ricomposizione fondiaria diretti a ripristinare lo status quo ante dei terreni e delle proprietà.
La decisione
Dopo la proposizione del ricorso, il Comune ha adottato il provvedimento del 6 ottobre 2025, n. 107, con cui ha revocato sia l’ordinanza di sospensione della lottizzazione sia il precedente diniego dell’istanza di revoca. La ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione. Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 84, ultimo comma, c.p.a. Non è stata esaminata la legittimità del diniego impugnato né la questione relativa al computo del termine di novanta giorni e all’eventuale acquisizione al patrimonio comunale. Le spese sono state integralmente compensate, considerato l’accordo delle parti.
Norme richiamate
art. 30 d.P.R. 380/2001
La norma è richiamata quale base della richiesta di revoca dell’ordinanza di sospensione della lottizzazione e del termine di novanta giorni rilevante nella controversia; il TAR non ne ha esaminato nel merito l’interpretazione.
art. 84, ultimo comma, c.p.a.
La sopravvenuta adozione di provvedimenti amministrativi favorevoli e la conseguente dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse determinano l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l’amministrazione revoca sia l’atto impugnato sia l’atto presupposto o connesso e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, accompagnata dalla rimozione degli atti contestati, preclude l’esame dei motivi di ricorso e delle questioni sostanziali controverse.
- In presenza di un accordo delle parti, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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