Sentenza n. 1424/2026 - Firenze, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per assenza continuativa dal territorio dell’Unione superiore a dodici mesi
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già titolare dal 2011 di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, aveva chiesto l’aggiornamento del titolo nel febbraio 2024. La Questura di Firenze, dopo avere accertato che egli aveva lasciato il territorio dell’Unione il 23 aprile 2024 ed era rientrato il 26 novembre 2025, adottava il 30 gennaio 2026 un decreto di revoca ai sensi dell’art. 9, comma 7, lett. d), d.lgs. 286/1998, senza comunicare l’avvio del procedimento né consentire la partecipazione dell’interessato. Il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 7 e 10-bis l. 241/1990 e dell’art. 9 d.lgs. 286/1998, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto consentirgli di dimostrare l’esistenza di gravi e comprovati motivi giustificativi dell’assenza prolungata. In particolare, l’assenza era stata determinata dapprima dalle precarie condizioni di salute della madre, poi deceduta, e successivamente da un evento ischemico che aveva colpito lo stesso ricorrente, impedendogli di effettuare tempestivamente un volo intercontinentale. L’Amministrazione si costituiva con atto di mero stile, sostenendo in sostanza il carattere dovuto e non discrezionale della revoca.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto di revoca. Le censure sono state esaminate congiuntamente e ritenute fondate, anche alla luce di precedenti conformi della Sezione. Secondo il Collegio, l’art. 9, comma 7, lett. d), d.lgs. 286/1998 deve essere interpretato in senso costituzionalmente orientato e non può dar luogo a un automatismo fondato sulla sola constatazione dell’assenza superiore a dodici mesi. Lo straniero deve poter giustificare l’allontanamento e l’Amministrazione deve valutare la rilevanza delle giustificazioni ai fini dell’integrazione dell’ipotesi dei gravi e comprovati motivi. A tal fine, prima dell’adozione della revoca, devono essere assicurate le garanzie partecipative previste dagli artt. 7 e 10-bis l. 241/1990, così da consentire la presentazione di documenti e osservazioni. Poiché la Questura non aveva effettuato alcuna comunicazione endoprocedimentale e aveva adottato la revoca senza consentire al destinatario di rappresentare le ragioni dell’assenza, il provvedimento è stato ritenuto illegittimo. Il Ministero dell’Interno e la Questura di Firenze sono stati condannati in solido alla rifusione delle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 9, comma 7, lett. d), d.lgs. 286/1998
«7. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato: […] d) in caso di assenza dal territorio dell’Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi».
La disposizione non può essere applicata mediante un automatismo fondato sulla sola durata dell’assenza; deve essere consentito allo straniero di dedurre e provare gravi e comprovati motivi giustificativi, che l’Amministrazione è tenuta a valutare.
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio del procedimento costituisce garanzia necessaria per consentire allo straniero di interloquire sulle ragioni dell’assenza prima della revoca del permesso di soggiorno UE di lungo periodo.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto concorre ad assicurare il contraddittorio procedimentale e la possibilità per il destinatario di presentare documentazione e osservazioni sulle ragioni ostative alla conservazione del titolo.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio.
art. 74 c.p.a.
La Sezione ha richiamato precedenti conformi per motivare la decisione in forma semplificata.
Massime di principio
- La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, fondata sull’assenza continuativa dal territorio dell’Unione per almeno dodici mesi, non può essere disposta mediante un automatismo basato sulla sola durata dell’assenza.
- Prima di revocare il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per assenza prolungata, l’Amministrazione deve consentire allo straniero di rappresentare e documentare eventuali gravi e comprovati motivi giustificativi dell’allontanamento.
- L’omessa comunicazione di avvio del procedimento e l’omessa instaurazione del contraddittorio procedimentale rendono illegittima la revoca del permesso di soggiorno UE quando impediscono all’interessato di far valere circostanze potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dell’assenza.
- La natura vincolata o doverosa del potere di revoca non esclude le garanzie partecipative quando l’applicazione della norma richiede la valutazione di circostanze personali idonee a giustificare il superamento del periodo massimo di assenza.
- L’Amministrazione, nell’applicare l’art. 9, comma 7, lett. d), d.lgs. 286/1998, deve svolgere una valutazione concreta delle ragioni dell’assenza, evitando automatismi incompatibili con l’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina dello straniero.
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