Cassazione Civile, Ordinanza n. 08705/2023 del 28/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un privato, già proprietario di un isolotto antistante Taormina, conveniva in giudizio la Regione e gli uffici regionali competenti chiedendo la retrocessione totale del bene espropriato per la realizzazione di un museo regionale per beni naturali e naturalistici. Deduceva che l'opera pubblica non era stata realizzata nei termini e che l'inerzia amministrativa per molti anni aveva determinato l'abbandono della procedura espropriativa, con conseguente diritto alla restituzione del bene. Chiedeva inoltre il risarcimento del danno per la mancata disponibilità del bene e per l'eventuale impossibilità di restituzione. La Corte d'appello aveva escluso la retrocessione ritenendo che l'isolotto fosse già stato acquisito al demanio regionale in forza di una legge regionale e che si trattasse di bene demaniale e culturale, inalienabile e non retrocedibile. Con il ricorso per cassazione il proprietario denunciava la violazione degli artt. 822 e 823 c.c., dell'art. 63 l. n. 2359/1865, dell'art. 46 d.P.R. n. 327/2001 e dell'art. 100 d.lgs. n. 42/2004, sostenendo che il mancato completamento del museo e l'inerzia protratta nel tempo avrebbero fatto sorgere il diritto alla retrocessione nonostante la natura demaniale del bene. Con il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 2043 c.c., lamentando il mancato riconoscimento del danno derivante dalla perdita della disponibilità del bene e dalla impossibilità di restituzione, che assumeva ingiusto e in re ipsa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la fattispecie non era riconducibile alla retrocessione totale prevista per le ordinarie espropriazioni per pubblica utilità: il bene era già stato dichiarato di interesse storico-artistico e acquisito al demanio regionale in base a una specifica legge regionale, sicché l'espropriazione aveva come fine primario l'acquisizione del bene culturale al pubblico patrimonio e non la realizzazione di un'opera pubblica nel senso tradizionale. In tale quadro non operava l'art. 63 l. n. 2359/1865, né poteva configurarsi la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità per mancata esecuzione dell'opera. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, ravvisando un bilanciamento proporzionato tra interesse pubblico alla tutela e fruizione del bene culturale e posizione proprietaria del privato. Il secondo motivo è stato rigettato perché il preteso danno da mancata retrocessione presuppone l'esistenza del diritto alla retrocessione, che nella specie mancava; inoltre l'indennità di esproprio già compensava la perdita del bene e non era configurabile un danno ingiusto per il solo fatto che il bene non fosse stato restituito. Il ricorso incidentale condizionato delle amministrazioni è stato dichiarato assorbito. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 822 c.c.
Conferma l'inalienabilità dei beni demaniali e l'incompatibilità con la retrocessione del bene già acquisito al demanio pubblico.
art. 823 c.c.
I beni demaniali sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti di terzi se non nei limiti di legge; la Corte vi collega la non retrocedibilità del bene culturale demaniale.
art. 63 legge 25 giugno 1865, n. 2359
La retrocessione totale presuppone che l'opera pubblica non sia stata eseguita entro i termini; non si applica quando l'espropriazione sia finalizzata all'acquisizione al demanio di un bene già culturalmente qualificato.
art. 46 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
È richiamato come disciplina della retrocessione, ma la Corte ne esclude l'operatività nel caso di espropriazione di bene culturale già destinato al demanio.
art. 100 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
Le disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità si applicano solo ai casi richiamati dalla norma; la Corte rileva che la fattispecie in esame resta fuori da tale schema.
artt. 95, 96, 97 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
La Corte usa queste norme per evidenziare la specialità della disciplina delle espropriazioni di beni culturali rispetto alla disciplina generale dell'espropriazione per pubblica utilità.
art. 1 Prot. n. 1 CEDU
La privazione della proprietà per causa di pubblica utilità è compatibile con la Convenzione se prevista dalla legge e proporzionata; nella specie il bilanciamento è ritenuto rispettato.
art. 2043 c.c.
Non vi è danno risarcibile per la mancata retrocessione quando il diritto alla retrocessione non sussiste; manca il fatto illecito e il danno ingiusto allegato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Viene dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La retrocessione totale del bene espropriato presuppone, nelle espropriazioni ordinarie, la mancata esecuzione dell'opera pubblica nei termini stabiliti dalla dichiarazione di pubblica utilità; fuori da tale schema il rimedio non è automaticamente invocabile.
- Quando l'espropriazione ha ad oggetto un bene già qualificato come culturale o demaniale e la finalità primaria è l'acquisizione del bene al patrimonio pubblico, non si configura un diritto alla retrocessione per mancata realizzazione di ulteriori opere accessorie o strumentali.
- L'inalienabilità del bene demaniale e la disciplina speciale dei beni culturali prevalgono sulla disciplina generale della retrocessione, salvo espressa previsione di legge.
- Il danno da mancata retrocessione non è autonomamente risarcibile se manca il presupposto del diritto alla retrocessione; il risarcimento non può trasformarsi in un surrogato di un rimedio non spettante.
- Nel giudizio di risarcimento, la sola perdita della disponibilità del bene espropriato non integra di per sé un danno ingiusto quando l'espropriazione è stata assistita da un'indennità e risulta conforme alla legge e all'interesse pubblico.
- L'espropriazione di un bene culturale può essere compatibile con l'art. 1 Prot. n. 1 CEDU se risponde a un interesse generale riconosciuto dall'ordinamento e mantiene un giusto equilibrio tra interesse pubblico e sacrificio del proprietario.
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