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Sentenza

Sentenza n. 464/2026 - Palermo, Sezione 3

per l'ottemperanza della Sentenza n. 1722/2024 (R.G. 10833/2022 RG) del Tribunale di Palermo, sezione Lavoro, pubblicata il 19.04.2024, e notificata il 1.03.2025, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202501539

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta Docente e al pagamento dei relativi importi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiarie)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 1722/2024 del Tribunale di Palermo, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il loro diritto alla Carta Docente per specifici anni scolastici e condannato il Ministero all'emissione della carta e all'accredito delle somme dovute, oltre interessi e rivalutazione. L'amministrazione non ha adempiuto, nonostante la notificazione del titolo e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. È stata inoltre richiesta l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al giudicato, mediante il pagamento delle somme riconosciute dal giudice ordinario, con gli accessori dovuti, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, da attivare su istanza di parte entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario deve considerare obbligatorio il munus di ausiliario del giudice e depositare gli atti esclusivamente mediante il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando il modulo previsto per gli ausiliari del giudice. Il TAR ha applicato, sulla sorte capitale, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali, dalla comunicazione o notificazione dell'ordine sino all'effettivo soddisfacimento o, al più tardi, sino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento spontaneo. Le spese di lite sono state poste a carico dell'amministrazione, liquidate in euro 1.403,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre la penalità di mora in caso di mancata esecuzione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle amministrazioni alle condanne pecuniarie, decorrente dalla notificazione del titolo, costituisce presupposto per l'azione esecutiva e per l'ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di applicare una penalità di mora a carico dell'amministrazione inadempiente; nel caso concreto la penalità è stata fissata nella misura degli interessi legali sulla sorte capitale.

  • art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001

    “può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro”

    La regola sull'assenza di compenso per il commissario ad acta, quando è nominato un dirigente della stessa amministrazione resistente, è stata applicata analogicamente anche all'ottemperanza di condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Costituisce il titolo normativo sostanziale della Carta Docente, riconosciuta alle ricorrenti dal giudice ordinario.

  • art. 26 c.p.a.

    Fondamento della condanna alle spese del giudizio amministrativo.

  • art. 91 c.p.c.

    Applicato ai fini della regolazione delle spese secondo il principio della soccombenza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato contenente una condanna dell'amministrazione al pagamento di somme di denaro, quando sia inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 decorrente dalla notificazione del titolo.
  • In presenza di un giudicato non spontaneamente eseguito, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione il pagamento integrale delle somme dovute entro un termine assegnato e, per l'eventuale ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta incaricato dell'esecuzione sostitutiva.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla sorte capitale, con decorrenza dall'ordine giudiziale di pagamento e sino all'effettivo soddisfacimento oppure, al più tardi, sino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento spontaneo; dopo tale scadenza spetta alla parte interessata attivarsi per l'insediamento del commissario ad acta.
  • Il munus di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • Quando il commissario ad acta nominato per l'esecuzione di una condanna pecuniaria è un dirigente della stessa amministrazione resistente, l'attività commissariale non dà luogo a compenso autonomo, essendo ricompresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata analogicamente anche al di fuori dei giudizi relativi alla legge Pinto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàRisarcimento del danno da attività amministrativa

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